Il superbonus 110% spetta anche per lo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori agevolati.

 

A tal fine, è necessario che l’intervento principale che beneficia del superbonus sia effettivamente realizzato.

 

Difatti, non è possibile beneficare del 110% per il solo smaltimento dei materiali.

Il superbonus 110%

A prevedere il superbonus del 110% è il d.L. 34/2020, c.d. decreto Rilancio.

 

All’art.119, il decreto agevola con una detrazione Irpef/Ires gli interventi di risparmio energetico e di riduzione del rischio sismico effettuati sugli edifici residenziali

 

Gli interventi possono essere suddivisi tra trainanti e trainati.

 

In particolare, rientrano nel superbonus i seguenti interventi:

 

  • isolamento termico sugli involucri degli edifici;
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni;
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti;
  • interventi antisismici.

 

Tali interventi sono definiti  quali “interventi trainanti”.

 

Se collegati ad uno degli interventi appena citati, danno diritto alla detrazione del 110% anche i c.d. interventi  “trainati”:

 

  • gli interventi rientranti nell’eco bonus ordinario (art.14 D.L. 63/2013);
  • di installazione di impianti solari fotovoltaici ( art.16-bis comma 1 DPR 917/86, TUIR) e di
  • colonnine di ricarica la ricarica per  veicoli elettrici.

Soggetti beneficiari

ll superbonus del 110% può essere richiesto da:

 

  • condomìni;
  • persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento;
  • Istituti autonomi case popolari (IACP) o altri istituti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”;
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
  • Onlus e associazioni di volontariato;
  • associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

 

I soggetti Ires, rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali.

Gli edifici interessati

Gli interventi agevolati devono essere realizzati su:

 

  • parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia trainanti, sia trainati);
  •  edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
  • unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
  • singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo trainati).

 

Gli immobili possono essere posseduti anche in donazione dando diritto al superbonus 110%.

 

Il superbonus 110% non spetta per gli immobili in comproprietà o di un unico proprietario.

 

A tal proposito, l’esclusione riguarda nello specifico gli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate:

 

  • di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o
  • in comproprietà fra più soggetti.

Superbonus 110%: smaltimento materiali

Fatta tale doverosa ricostruzione, è lecito chiedersi se il superbonus spetta anche per le spese sostenute per lo smaltimento dei materiali.

 

Ebbene, a tal proposito, come da circolare, Agenzia delle entrate, n°24/e, il superbonus 110% spetta anche:

 

per talune spese sostenute in relazione agli interventi che beneficiano del Superbonus, a condizione, tuttavia, che l’intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato.

 

Si tratta, in particolare:

 

  • delle spese sostenute per l’acquisto dei materiali, la progettazione e le altre spese professionali connesse, comunque richieste dal tipo di lavori (ad esempio, l’effettuazione di perizie e sopralluoghi, le spese preliminari di progettazione e ispezione e prospezione);
  • degli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi (ad esempio, le spese relative all’installazione di ponteggi, allo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori, l’imposta sul valore aggiunto qualora non ricorrano le condizioni per la detrazione, l’imposta di bollo.

 

La detrazione spetta altresì per i diritti pagati per la richiesta dei titoli abilitativi edilizi.

La tassa per l’occupazione del suolo pubblico pagata dal contribuente per poter disporre dello spazio insistente sull’area pubblica necessario all’esecuzione dei lavori.

 

In sintesi, anche per lo smaltimento dei materiali spetta il superbonus 110%.