Con la risposta n° 600 del 17 dicembre l’Agenzia delle entrate ha chiarito che il superbonus 110% spetta anche la sostituzione della caldaia a gasolio con uno scaldabagno a pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria” e una termostufa a pellet. L’installazione dello scaldabagno rientra tra gli interventi trainanti, la termostufa a pellet tra quelli trainati.

 

Gli interventi devono essere eseguiti congiuntamente e devono garantire il miglioramento di due classi energetiche dell’edificio.

Superbonus 110%: gli interventi trainati e trainanti

L’art.

119 del D.L. 34/2020, decreto Rilancio, premia con una detrazione del 110% le spese sostenute per interventi di risparmio energetico e di riduzione del rischio sismico.

 

Le spese devono essere sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021. Nella prossima Legge di bilancio potrebbe esserci una proroga del periodo di operatività del superbonus fino a tutto il 2022.

 

Gli interventi devono essere effettuati su edifici residenziali.

 

Si distingue tra lavori trainanti e lavori trainati. Quest’ultimi sono agevolati sono se effettuati congiuntamente a quelli trainanti.

 

Cosa significa che gli interventi trainati devono essere effettuati congiuntamente a quelli trainanti?

Le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, sono ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti (circolare n24/E).

A tal proposito, rientrano tra gli interventi trainanti quelli di:

 

  • isolamento termico sugli involucri degli edifici;
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni;
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti;
  • interventi antisismici.

 

Tali interventi sono definiti  quali “interventi trainanti”.

 

Se collegati ad uno degli interventi appena citati, danno diritto alla detrazione del 110% anche i c.d. interventi  “trainati”:

 

  • gli interventi rientranti nell’eco bonus ordinario (art.14 D.L. 63/2013);
  • di installazione di impianti solari fotovoltaici ( art.16-bis comma 1 DPR 917/86, TUIR) e di
  • colonnine di ricarica la ricarica per  veicoli elettrici.

L’Agenzia delle entrate,  con la circolare 24/e 2020, ha dato specifici chiarimenti sul superbonus 110%.

 

Gli interventi citati, nel complesso,  devono portare al miglioramento di due classi energetiche. Oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta. A condizione che gli interventi siano effettivamente conclusi.

Gli edifici oggetto di intervento

Gli interventi di cui sopra devono essere realizzati:

 

  • su parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia trainanti, sia trainati);
  • edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
  • su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati); nonché
  • su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo trainati).

Superbonus 110% per la sostituzione della caldaia a gasolio: la risposta n° 600 del 17 dicembre

 

Con la risposta n° 660 del 17 dicembre, l’Agenzia delle entrate ha chiarito se il superbonus 110% spetta anche per  la sostituzione  una “caldaia a gasolio adibita al riscaldamento dell’abitazione e alla produzione di acqua calda sanitaria” con l’istallazione di due impianti diversi:

 

  • uno “scaldabagno a pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria”;
  • una “termostufa a pellet” per il riscaldamento dell’abitazione.

Il parere dell’Agenzia delle entrate

Con riferimento alle tipologia di interventi “trainanti” ammessi, l’articolo 119, comma 1, lettera c) del decreto Rilancio ricomprende «la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici (…) e relativi sistemi di accumulo».

 

Da qui, sulla base della ricostruzione fatta finora:

 

  • lo “scaldabagno a pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria ” rientra tra gli interventi trainanti di cui alla citata lettera c), comma 1, dell’articolo 119;
  • la “termostufa a pellet”, quale generatore di calore alimentata a biomassa combustibile, ai sensi del comma 2-bis dell’articolo 14 del decreto n. 63 del 2013, rientra tra gli interventi di efficientamento energetico che godono dell’ecobonus e, pertanto, può essere considerato un intervento “trainato” ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 119.

 

Dunque se tali lavori, trainanti e trainati, di sostituzione della caldaia a gasolio, sono eseguiti congiuntamente spetta il superbonus 110%.

Ad ogni modo, deve essere assicurato il miglioramento di due classi energetiche dell’edificio. Oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta. A condizione che gli interventi siano effettivamente conclusi.