Per godere del superbonus 110% è necessario il possesso o la detenzione dell’immobile (oggetto dei lavori) sulla base di un titolo idoneo (proprietà, usufrutto, ecc.).

Questa condizione deve sussistere al momento di avvio dei lavori o al momento in cui è sostenuta la spesa, se antecedente il predetto avvio (la data di inizio dei lavori deve risultare dai titoli abilitativi, se previsti, ovvero da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà).

Ok al superbonus 110% anche per i familiari conviventi

Sono ammessi a fruire del superbonus anche i familiari del possessore o del detentore dell’immobile (coniuge, componente dell’unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) nonché i conviventi di fatto (c.d. conviventi more uxorio).

Il beneficio per tali soggetti è consentito purché essi sostengano effettivamente le spese per la realizzazione degli interventi e siano rispettate determinate condizioni (vedi anche Superbonus 110% anche per i familiari conviventi: chi sono e come individuarli).

La definizione di “convivenza di fatto” o “convivenza more uxorio”

Tra i soggetti ammessi al superbonus 110%, dunque, vi rientra anche il convivente di fatto (c.d. convivente more uxorio) purché siano rispettate le menzionate condizioni.

Le convivenze di fatto, dal punto di vista giuridico, sono regolamentate dalla c.d. Legge Cirinnà (legge n. 76 del 2016) che disciplina anche le unioni civili tra persone dello stesso sesso.

Secondo la menzionata normativa, la “convivenza di fatto” è quella costituita

“tra due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune”.

La stessa legge prevede a favore dei conviventi di fatto alcuni specifici diritti spettanti ai coniugi (si tratta, ad esempio, del diritto di visita, di assistenza e di accesso alle informazioni personali in ambito sanitario, analogamente a quanto previsto oggi per i coniugi e i familiari).

Inoltre, riconosce al convivente superstite il diritto di abitazione, per un periodo determinato, nonché la successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto.

Il convivente di fatto può godere del superbonus 110%

Dunque, il legislatore, riconosce ai conviventi more uxorio una specifica rilevanza giuridica, ammettendoli tra l’altro anche ai benefici fiscali per i lavori sulla casa, nel rispetto di tutte le altre condizioni previste.

In altri termini, il convivente di fatto non proprietario dell’immobile può fruire del superbonus 110% anche per le spese sostenute per interventi effettuati su una delle abitazioni di proprietà dell’altro convivente nelle quali si esplica il rapporto di convivenza ed anche anche se diversa dall’abitazione principale della coppia (si veda anche la Risoluzione n. 64/E del 2016 con riferimento al bonus ristrutturazione).

Si tenga presente che la convivenza di fatto deve risultare dai registri anagrafici del comune o da autodichiarazione dei conviventi stessi.

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