Il percepimento di contributi pubblici per la ricostruzione di immobili colpiti dal sisma, non è da ostacolo alla richiesta del superbonus 110%. A chiarirlo è l’Agenzia delle entrate con la risoluzione n° 28/E pubblicata in data 28 aprile. Il superbonus spetterà in relazione alle spese agevolate che eccedono il contributo ricevuto.

Il superbonus 110%

Il Superbonus 110%, ex art.119 del D.L. 34/2020 premia gli interventi finalizzati al risparmio energetico e alla riduzione del rischio sismico.

Sono agevolate le spese sostenute fino al 30 giugno 2022; per gli interventi condominiali, se alla stata data, si è arrivati ad uno stato di completamento dei lavori pari ad almeno il 60%, sono agevolate anche le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022. Stessa cosa dicasi per i lavori effettuati su edifici  composti da due a quattro unità immobiliari di un unico proprietario o in comproprietà.

Per gli interventi effettuati dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, il Superbonus spetta anche per le spese sostenute fino al 30 giugno 2023 a condizione che alla data del 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il sessanta per cento dell’intervento complessivo.

Il recovery plan da poco approvato dal Parlamento contiene una serie di misure proprio sul superbonus. Misure volte non solo ad ampliare la platea dei soggetti beneficiari ma anche a snellire le procedure di accesso.

Il superbonus 110% e il percepimento di contributi pubblici.

Il rapporto tra superbonus e contributi pubblici è regolato sempre dal già citato art.119, come da modifiche intervenute dapprima con il D.L. 104/2020, decreto Agosto e poi con la Legge n° 178/2020, Legge di bilancio 2021.

A tal proposito:

  • al  comma 1-ter è disposto che “Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, l’incentivo di cui al comma 1 [interventi di efficienza energetica ammessi al Superbonus] spetta per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione”;
  • comma 4-ter ai sensi del quale i limiti delle spese ammesse al Superbonus sono aumentati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei Comuni di cui agli elenchi allegati al decreto legge n. 189 del 2016, e di cui al decreto legge n. 39 del 2009. In tal caso il l Superbonus è alternativo al contributo per la ricostruzione;
  • al comma 4-quater, è previsto che nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato d’emergenza, il Superbonus per interventi antisismici spetta per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione

La risoluzione n°28/E pubblicata in data 28 aprile: convivenza tra superbonus e contributi per la ricostruzione post sisma

Con la risoluzione n°28/e pubblicata in data 28 aprile, l’Agenzia delle entrate ha analizzato il possibile cumulo tra contributi pubblici per la ricostruzione post eventi sismici e il superbonus. L’Agenzia delle entrate fa una disamina di quelli che sono stati i chiarimenti di prassi forniti nel corso del tempo. Tali chiarimenti sono stato dati, nello specifico, in riferimento a cumulo tra contributi pubblici e sisma bonus, ex art 16 del D.L. 63/2013. Con la risposta n° 61/2019, l’Agenzia delle entrata ha aperto al sisma bonus.  Anche in riferimento ad immobili per la cui ricostruzione erano stati ricevuti contributi pubblici.

Il contributo pubblico è riconosciuto per finanziare interventi indispensabili per il ripristino degli edifici danneggiati o distrutti dall’evento sismico, mentre il sismabonus è connesso alla realizzazione di opere utili al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici.

La compatibilità tra sisma bonus e contributi pubblici è stata sancita anche con un’ordinanza, la n. 60/2018, emanata dal Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi nel 2016.

I precedenti chiarimenti di prassi per il superbonus 110%

Inoltre, l’Agenzia richiama, tra l’altro, la circolare n. 19/2020 in cui, per il superbonus,  è stato confermato che: in caso di erogazione di contributi e sovvenzioni, le somme devono essere sottratte interamente dalle spese sostenute prima di calcolare la detrazione spettante. Questo perchè,  ai fini dell’agevolazione fiscale, rilevano solo le spese rimaste effettivamente a carico. Sulla stessa linea si segnalano le ordinanze del Commissario straordinario del Governo nn. 108 e 111 del 2020 sempre in tema di Superbonus 110%.

Ad ogni modo, l’Agenzia specifica che nel rapporto tra contributi per la ricostruzione e agevolazioni fiscali, tra cui il superbonus 110%, le agevolazioni si applicano:

  • a fronte dello stesso intervento, solo alle eventuali spese agevolabili eccedenti il contributo concesso;
  • nel caso di interventi di riparazione o ricostruzione degli edifici danneggiati da eventi sismici già effettuati e finanziati con contributi pubblici, con riferimento alle spese agevolabili sostenute per le opere di ulteriore consolidamento degli stessi edifici (anche a seguito di interventi di demolizione e ricostruzione, riconducibili a interventi di ristrutturazione edilizia (articolo 3, comma 1, lettera d), Dpr n. 380/2001).

Dunque, è possibile fruire del sismabonus o del Superbonus anche nel caso di interventi su immobili oggetto nel passato di contributi pubblici per la ricostruzione successiva a eventi sismici quale, ad esempio, quello del 23 novembre 1980.

Conclusioni

In conclusione, il Superbonus, si applica:

  • nei limiti previsti per ciascun intervento agevolabile,
  • anche alle spese sostenute per le opere di “completamento” dell’intervento “complessivamente” considerato, che, in assenza della predetta correlazione, non sarebbero, invece, agevolabili.

Difatti, non rileva il fatto che  il contributo pubblico è erogato con riferimento alle spese sostenute per l’intervento “principale”, mentre restano a carico del contribuente solo quelle per le opere di completamento.

A sostegno di quanto appena affermato, l’Agenzia delle entrate fa il seguente esempio: se sono erogati contributi per un intervento di consolidamento statico dell’edificio, mentre restano a carico le spese per opere di completamento di tale intervento, è possibile fruire della detrazione anche se le spese si riferiscono a opere di finitura (come la tinteggiatura) che, se non correlate all’intervento principale agevolabile, non godrebbero di alcun beneficio fiscale.

Anche ai fini della verifica del limite di spesa ammesso alle detrazioni occorre considerare solo la parte di spesa rimasta effettivamente a carico; pertanto, nel caso di contributi ricevuti occorre considerare per ciascun intervento, solo le spese eccedenti i predetti contributi.