C’è un po di confusione tra i contribuenti sull’effettiva durata del superbonus 110%. Ciò può essere normale, considerati i vari interventi normativi che si sono susseguiti nel corso del tempo. Soprattutto nell’ultimo anno. In questo approfondimento faremo un pò di chiarezza, anticipando che la proroga fino al 31 dicembre 2022 vale solo nel caso di interventi effettuati sulle parti comuni dei condomini o degli edifici composti da due a quattro unità immobiliari di un unico proprietario o in comproprietà.

La Legge di bilancio 2021 e la proroga fino al 31 dicembre 2022

Appena entrato in vigore, il D.

L. 34/2020, all’art.119, prevedava che il superbonus 110% spettasse per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021. Fatte salve le disposizioni ad hoc previste per gli istituti autonomi case popolari (IACP).

Con l’intervento della Legge n°178/2020, Legge di bilancio 2021, è stata disposta una proroga parziale dell’agevolazione fino al 30 giugno 2022.

Nel caso di interventi effettuati sulle parti comuni dei condomini o degli edifici composti da due a quattro unità immobiliari di un unico proprietario o in comproprietà per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.

Per gli interventi effettuati dagli istituti autonomi case popolari (IACP), per i quali alla data del 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, il Superbonus è riconosciuto anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023.

L’intervento del Piano nazionale ripresa e resilienza

Ulteriori interventi di proroga sono stati adottati con il D.L. 59/2021 “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti. (21G00070). In realtà si tratta di interventi di semplificazione ai fini dell’applicazione della proroga fino al 31 dicembre 2022. Salvo quanto vedremo per gli IACP.

Nello specifico, per gli interventi effettuati sulle parti comuni condominiali, il superbonus 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Senza che sia verificata la condizione secondo la quale alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo.

Ancora, per gli interventi effettuati dagli IACP, per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, il bonus 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.

Per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici composti da due a quattro unità immobiliari di un unico proprietario o in comproprietà: la proroga al 31 dicembre 2022 si applica sempre a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo.

Dunque, per gli edifici unifamiliari il superbonus 110% si applica fino al 30 giugno 2022.

Novità potrebbero arrivare nella prossima Legge di bilancio. Potrebbe essere disposta la proroga del superbonus per tutto il 2023. Indipendentemente dal tipo di immobile oggetto dei lavori.