La legge di bilancio 2021 ha apportato alcune novità in merito al superbonus 110% (tra cui la proroga) ma non è intervenuta sui soggetti beneficiari.

In premessa vogliamo ricordare che la normativa (art. 119 del decreto Rilancio) prevede che il superbonus spetta per interventi (trainanti e trainati) fatti su edifici di tipo “residenziale”. Inoltre sono esclusi:

  • gli interventi effettuati su immobili posseduti nell’esercizio di impresa, arte e professione
  • i lavori fatti su immobili di categoria catastale A/1 (Abitazioni di tipo signorile); A/8 (Abitazioni in ville) ed A/9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici). Quest’ultima categoria catastale è esclusa so se l’immobile non è aperto al pubblico.

Altra cosa da ricordare è che il beneficio spetta per interventi fatti su non più di due unità immobiliari.

Onlus, Odv ed Aps: superbonus 110% senza limitazioni

Tra i possibili beneficiari del superbonus 110% vi rientrano anche le ONLUS (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale), le ODV (Organizzazioni di volontariato) e le APS (Associazioni di promozione sociale), le associazioni e società sportive dilettantistiche.

Queste ultime, tuttavia, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Nelle Circolare n. 30/E del 2020, l’Agenzia delle Entrate, ha fornito un importante chiarimento in merito all’ambito oggettivo del superbonus 110% per le ONLUS, le ODV e le APS, affermando che, non prevedendo, il decreto Rilancio, per questi soggetti, alcuna limitazione relativamente alla tipologia di immobili, è da ritenersi

“che il beneficio spetti per tutti gli interventi agevolabili, indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell’immobile oggetto degli interventi medesimi ferma restando la necessità che gli interventi ammessi al Superbonus siano effettuati sull’intero edificio o sulle unità immobiliari”.

Per tali soggetti, dunque, non opera la limitazione riferita al fatto che il superbonus spetta solo per edifici residenziali e non opera altresì la limitazione delle due unità immobiliari, visto che tale restrizione riguarda solo le persone fisiche.

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