Bonus 110 2023 con importanti novità. Alcune già anche per quest’anno 2022. E’ il legislatore che è intervenuto con nuove disposizioni per continuare la strada del contrasto alle frodi fiscale nel campo dei bonus edilizi.

Dal prossimo anno, per lavori oltre una certa soglia, l’impresa appaltante è obbligata ad essere dotata di attestazione SOA.

Un 110 2023, salvo eventuale proroga, non più possibile sulle villette singole. Inoltre, dal 27 maggio 2022, in caso di lavori oltre un certo limite, è in vigore l’obbligo di farsi eseguire i lavori da imprese che applicano il contratto collettivo nazionale del lavoro per il settore.

Queste, in sintesi, le tre principali novità. Un 110 cambiato più volte negli ultimi due anni.

Attestazione SOA per il bonus 110 2023

Per il bonus 110 2023, la novella più importante è quella introdotta con la conversione in legge del decreto Ucraina bis (decreto-legge n. 21 del 2022).

Si tratta dell’obbligo per le imprese di dotarsi di attestazione SOA (se non già posseduta) per eseguire lavori edili ammessi al bonus 110 (e non solo) di valore superiore a 516.000 euro.

La cosa non entrerà in vigore immediatamente. E’, infatti, previsto un periodo transitorio. Più precisamente, per importi superiori a 516.000 euro:

  • nel periodo 1° gennaio 2023 – 30 giugno 2023, anche se l’impresa non ha ancora l’attestazione, questa può, comunque, prendere i lavori. Ciò solo a condizione che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto (ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto), dimostri al committente (ovvero all’impresa) subappaltante l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato all’acquisizione dell’attestazione SOA
  • dal 1° luglio 2023, l’impresa deve essere “obbligatoriamente” in possesso della certificazione SOA.

Dal 2023 stop al bonus 110 per le villette singole

L’altra novità è la proroga del bonus 110 per le villette singole. Stabilita la possibilità di godere della detrazione fiscale anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che entro il 30 settembre 2022 (rispetto al precedente 30 giugno 2022) siano effettuati almeno il 30% dei lavori complessivamente preventivati (c.d. SAL 30%).

Pertanto, salvo nuove proroghe, niente più bonus 110 2023 per le villette singole.

Dal 27 maggio 2022, è poi stabilito che laddove il committente debba fare lavori per importo oltre i 70.000 euro, tali interventi devono essere effettuati da imprese che, come detto, applicano il contratto collettivo nazionale del lavoro per il settore.