Super bonus del 110% anche per l’installazione dell’impianto fotovoltaico connesso alla rete elettrica purché l’intervento sia eseguito congiuntamente ad almeno uno di quelli previsti dai commi 1 a 4 dell’art. 119 del decreto Rilancio (decreto-legge n. 34 del 2020). È questa a condizione prevista per godere della super detrazione che il legislatore ha voluto in quest’ultimo decreto per sostenere la ripartenza del settore edilizio dopo il periodo di crisi economica legata al Covid-19.

Il menzionato art. 119, si ricorda, ha introdotto una detrazione fiscale pari al 110% delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche sugli edifici sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021.

L’agevolazione è estesa all’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica nonché alle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

È ripartita tra gli aventi diritto ed è beneficiata in 5 quote annuali di pari importo. È altresì prevista la possibilità dello sconto in fattura o della cessione del credito.

Ecobonus e Sismabonus rafforzati

Volendo andare nel dettaglio, il comma 1 riguarda la detrazione al 110% per la realizzazione di cappotto termico e riscaldamento centralizzato, realizzati su condomini oppure abitazioni unifamiliari adibite ad abitazione principale (si discute se estendere il beneficio anche ai lavori realizzati su seconde case). Il comma 2 rende applicabile il super sconto anche per tutte le ipotesi di ecobonus già previste dall’articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 e nei limiti di spesa per ognuna fissati dalla stessa norma. Tuttavia, ciò è sottoposto alla condizione che tali interventi siano eseguiti congiuntamente a quelli di cui al comma 1 (quindi ad esempio si potrà godere del 110% anche per la sostituzione degli infissi laddove la stessa abitazione sia stata oggetto di realizzazione di cappotto termico).

Il comma 3 indica poi i requisiti tecnici minimi da rispettare ai fini della spettanza della detrazione con riferimento agli interventi di ecobonus di cui ai commi 1 e 2.

Nel dettaglio, gli interventi:

  • devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (APE). ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata;
  • devono rispettare i requisiti minimi che dovranno essere stabiliti con i decreti che emaneranno il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (l’emanazione dovrebbe avvenire entro la metà di giugno).

Infine il comma 4 prevede la super detrazione anche per interventi antisismici.

Gli impianti fotovoltaici: quando scatta la detrazione del 110%

Se procedo all’installazione dei soli impianti fotovoltaici collegati alla rete elettrica posso godere della detrazione al 110%?

La risposta è negativa, poiché per espressa previsione il comma 5 dell’art. 119 in esame estende la super detrazione anche a questa tipologia di lavori ma solo se eseguiti congiuntamente ad uno più degli interventi illustrati nel precedente paragrafo.

Quindi ad esempio, se un soggetto sulla propria abitazione unifamiliare effettua la realizzazione del cappotto termico e congiuntamente installa impianti fotovoltaici sulla stessa abitazione, potrà godere del 110% per entrambe le tipologie di lavori, sempre a condizione che da ciò ne consegua il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

Laddove applicabile, il beneficio, è fruibile su un ammontare di spesa non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico. Tuttavia, in caso di interventi di trasformazione degli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, interventi di nuova costruzione, e interventi di ristrutturazione urbanistica (articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f), del DPR 6 giugno 2001, n.

380) il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.

Ad ogni modo, nel caso in cui non si abbiano le condizioni per godere del 110% per l’installazione dell’impianto fotovoltaico si potrà sempre rientrare, se rispettati tutti i requisiti, nell’ordinario ecobonus già previsto per questo tipo di interventi.