Possono farsi rientrare tra le spese detraibili con il superbonus 110% anche quelle sostenute per accedere al c.d. prestito ponte?

Ecco la domanda che ci è prevenuta in questi giorni alla nostra redazione ed a cui diamo risposta in questo articolo.

Quali spese rientrano nel superbonus 110%

Senza soffermarci su cosa sia il prestito ponte (al riguardo invitiamo a legge il nostro articolo “Lavori urgenti da fare gratis: il prestito ponte anticipa i soldi in attesa della cessione del credito”), vogliamo ricordare che tra le spese relative ad interventi che danno diritto al superbonus del 110%, vi rientrano anche quelle “strettamente collegate alla realizzazione dei lavori”.

Si tratta, quindi, ad esempio, delle spese sostenute per:

  • l’acquisto dei materiali
  • la progettazione e le altre spese professionali connesse, comunque richieste dal tipo di lavori (ad esempio, l’effettuazione di perizie e sopralluoghi, le spese preliminari di progettazione e ispezione e prospezione);
  • l’installazione di ponteggi
  • lo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori
  • l’imposta sul valore aggiunto (IVA) qualora non ricorrano le condizioni per la detrazione
  • l’imposta di bollo
  • i diritti pagati per la richiesta dei titoli abilitativi edilizi
  • la tassa per l’occupazione del suolo pubblico pagata dal contribuente per poter disporre dello spazio insistente sull’area pubblica necessario all’esecuzione dei lavori
  • etc.

Ricordiamo altresì che il superbonus 110% può essere goduto nella forma della detrazione fiscale, oppure in alternativa è possibile optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito a terzi soggetti (ivi inclusi istituti di crediti e finanziari).

Il prestito ponte è una spesa strettamente correlata ai lavori da superbonus?

L’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 30/E del 2020, ad esempio, ha chiarito che non rientrano tra le spese da superbonus 110% i compensi pagati all’amministratore di condominio che esplica tutte le pratiche per l’accesso al beneficio (acquisizione asseverazioni, ecc.) e ciò, in quanto,

“la detrazione spetta per gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi”.

Per l’Amministrazione finanziaria, infatti, tale compenso non è caratterizzato da un’immediata correlazione con gli interventi che danno diritto alla detrazione in quanto gli adempimenti amministrativi rientrano tra gli ordinari obblighi posti a carico dell’amministratore da imputare alle spese generali di condominio.

A nostro parere, anche se l’Agenzia delle Entrate non lo ha specificamente indicato, ad una conclusione analoga possiamo giungere in merito alle spese relativa al prestito ponte, con il quale, in sostanza, il proprietario si fa anticipare dalla banca l’importo dei lavori per poi successivamente estinguere il debito con la cessione della detrazione a favore della banca stessa.

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