Con la circolare n°19/E, l’Agenzia delle entrate ha analizzato le recenti novità apportate dal legislatore sul superbonus 110 e su gli altri bonus casa.

In particolare, gli approfondimenti hanno riguardato anche: la certificazione delle spese rispetto ai lavori di edilizia libera nonché la detrazione per le spese pagate per il visto di conformità e per l’attestazione della congruità delle spese.

Ecco i chiarimenti più importanti.

La certificazione dei lavori in edilizia libera

Considerati i vati interventi normativi che si sono susseguiti nel corso degli ultimi mesi:

  • se prima del 12 novembre 2021 è stata sostenuta la spesa e stipulato l’accordo per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione, a prescindere dalla data della trasmissione della comunicazione l’obbligo di visto e asseverazione non sussiste per i Bonus diversi dal Superbonus;
  •  se la spesa è stata sostenuta dal 12 novembre 2021, a prescindere dalla data di conclusione dell’accordo e di trasmissione della comunicazionel’obbligo di visto e asseverazione non sussiste per i Bonus diversi dal Superbonus se si tratta di interventi di edilizia libera o di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, fatta eccezione per gli interventi ammessi al Bonus facciate.

Sugli interventi esenti dal visto e dall’asseverazione, il valore di 10.000 euro va calcolato:

  • in relazione all’intervento complessivamente considerato,
  • non rilevando la circostanza che si tratti di un intervento realizzato in periodi d’imposta diversi.

Se si tratta di lavori condominiali,  ai fini dell’esenzione del visto e della certificazione delle spese, va considerato l’importo complessivo agevolabile.

Dunque  non rileva solo la parte di spesa imputata al singolo condomino.

Detrazione visto di conformità

La Legge n°234/2021, Legge di bilancio 2022 ha previsto che, come già disposto per il superbonus, ex art.119 del D.L. 34/2020, possono essere considerate quali spese detraibili anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformita‘.

Stessa cosa dicasi per le spese relative ad attestazioni e asseverazioni. La detrazione è ammessa sulla base dell’aliquota prevista dalle singole detrazioni fiscali spettante in relazione agli interventi agevolabili.

Tali spese possono formare oggetto di opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, al pari delle altre spese detraibili sostenute per gli interventi agevolabili.

Nella circolare n° 19/e, l’Agenzia delle entrate conferma che la detrazione del visto di conformità e delle asseverazioni è ammessa anche per le spese sostenute dal 12 novembre 2021 al 31 dicembre 2021.

Tale apertura è stata messa nero su bianco con il D.L. 228/2021, c.d. decreto Milleproroghe e ora analizzata dall’Agenzia delle entrate.

L’intervento normativo del decreto Milleproroghe è stato necessario perchè la Legge di bilancio ha si previsto la detraibilità della spesa pagate per il visto di conformità e per le attestazioni. Tuttavia con decorrenza 1° gennaio 2022. Da qui il dubbio se la detrazione potesse riguardare le spese sostenute dal 12 novembre e fino al 31 dicembre 2021. Range temporale nel quale è iniziato a decorre l’obbligo di visto di conformità e di asseverazione anche per i bonus diversi dal superbonus.

Dunque, visto di conformità e asseverazione sono sempre detraibili.