Il medico nell’esercizio delle sue scelte professionali deve sempre tenere presente il diritto del paziente ad essere curato. Lo scopo ultimo del medico, in ogni caso, quindi, deve essere la cura del paziente senza lasciarsi condizionare da fattori esterni.

Condotte negligenti da parte di medici portano a conseguenze di responsabilità sia da un punto di vista civile che penale.

La responsabilità penale del medico si configura qualora ci sia un atteggiamento colposo e valutare se il danno sia derivato da una omissione del medico (un esame non eseguito, valutazione superficiale dello stato clinico ecc…

Responsabilità del medico: quando non c’è

La legge esclude la responsabilità del medico qualora lo stesso si attenga allo svolgimento della propria professione seguendo le linee guida “ e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve…”.

Ma se, ad esempio, un medico segue le linee guida per garantire l’economicità della gestione dell’ospedale e dimette prematuramente un paziente, secondo la Cassazione è responsabile delle eventuali lesioni da quest’ultimo riportate.

Suicidio di un paziente: il medico è responsabile

Se un paziente affetto da problemi psichiatrici o psicologici si suicida il medico ne è responsabile? Se il suicidio avviene durante la degenza in ospedale la responsabilità è attribuita alla mancanza di custodia e vigilanza del malato. Proprio delle linee guida del ministero della Salute, infatti, evidenziano quelli che sono i comportamenti da adottare nella gestione di tali malati che potenzialmente potrebbero suicidarsi (tra l’altro nelle stesse linee guida si evidenzia l’alta probabilità di suicidio durante la prima settimana successiva alle dimissioni ospedaliere).

La struttura ospedaliera, quindi, per evitare le responsabilità del caso deve adottare un percorso clinico che assista il paziente durante la degenza ma anche successivamente, dopo le dimissioni. Responsabili, in caso di suicidio, in questi casi, sono i medici della struttura ospedaliera, compreso quello che ha firmato le dimissioni del paziente.