L’agenzia delle entrate, con la risposta all’interpello n. 100 del 11 febbraio 2021, fornisce utili chiarimenti in merito all’agevolazione dell’esenzione iva per l’acquisto di alcuni beni necessari per il contrasto dell’emergenza sanitaria da Covid-19. Vediamo meglio di cosa si tratta.

Il quesito del contribuente

L’Istante, una società a responsabilità limitata, vorrebbe acquistare alcune apparecchiature radiologiche per eseguire esami diagnostici COVID-19.

La stessa società intende fruire dell’agevolazione prevista ai sensi dell’articolo 124 del cosiddetto “decreto rilancio”, ossia quella che riguarda l’esenzione dall’ IVA, fino al 31 dicembre 2020 e l’applicazione dell’aliquota del 5% dal 2021, per le cessioni di beni, impiegati nell’emergenza sanitaria ed effettuate dal 19 maggio al 31 dicembre 2020.

Esenzione per l’acquisto di apparecchiature anti covid

L’Agenzia delle entrate fornisce una risposta negativa al quesito del contribuente.

L’articolo 124 del “Decreto rilancio” ha introdotto una disciplina IVA agevolata in relazione a determinati beni, necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. In particolare, tale agevolazione consiste, fino al 31 dicembre 2020, in un particolare regime di esenzione con diritto a detrazione in capo al cedente degli stessi e, a partire dal 1° gennaio 2021, nell’applicazione dell’aliquota ridotta del 5 per cento.

Al riguardo, sono stati forniti primi chiarimenti interpretativi e operativi con la circolare 15 ottobre 2020, n. 26/E. Sostanzialmente, la circolare precisa che solo i beni indicati dalla stessa normativa possono essere oggetto di tale agevolazione.

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con la circolare n. 12/D del 30 maggio scorso, ha individuato i codici di classificazione doganale delle merci oggetto dell’agevolazione IVA in questione.

Più precisamente, l’ADM ha indicato per la «strumentazione per diagnostica per COVID-19, le voci doganali ex:

  • 30021300;
  • 30021400;
  • 30021500;
  • 30029090;
  • 3822 0000;
  • 90278080;
  • 901890;
  • 902780.

Tra queste, come evidenziato dal Contribuente, non è riportato il codice doganale 90.22 con cui – secondo quanto dallo stesso dichiarato – sono identificate le strumentazioni a fini diagnostici oggetto della presente istanza e, pertanto, le stesse non possono beneficiare del trattamento IVA previsto dall’articolo 124.

Articoli correlati