Con un pò di ritardo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di ieri, il decreto che fissa le regole e i requisiti per beneficiare dello stralcio delle cartelle ossia dei carichi fino a 5.000 euro previsto dal decreto Sostegni.

Lo stralcio delle cartelle fino a 5.000 euro nel Decreto Sostegni

L’articolo 4, commi da 4 a 9, del decreto legge n. 41/2021, decreto Sostegni, disciplina lo stralcio delle cartelle fino a 5.000 euro. Si ricorda che la cartella può contenere più ruoli e lo stesso ruolo può essere composto da più carichi.

Quest’ultimi possono essere, anche singolarmente, oggetto di stralcio.

Possono beneficiare dello stralcio delle cartelle:

  • le persone fisiche che, nel 2019, hanno conseguito un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi non superiore a 30mila euro;
  • i soggetti diversi dalle persone fisiche che, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, hanno conseguito un reddito imponibile fino a 30mila euro.

L’attuazione della norma era demandata a un decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze, che avrebbe dovuto essere emanato entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del decreto “Sostegni.

Il decreto attuativo dello stralcio delle cartelle fino a 5.000 euro

Nella Gazzetta Ufficiale di ieri, (GU Serie Generale n.183 del 02-08-2021), è stato pubblicato il decreto che fissa termini e modalità di annullamento automatico dei debiti tributari di importo residuo fino a 5.000 euro. Debiti risultanti da carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010.

L’art. 1 del decreto dispone che entro il 20 agosto 2021, l’agente della riscossione trasmette all’Agenzia delle entrate l’elenco dei codici fiscali, presenti nel proprio sistema informativo alla data del 23 marzo 2021, delle persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche aventi uno o più debiti di importo residuo, alla medesima data del 23 marzo 2021, fino a 5.000 euro:

  • comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni
  • risultanti dai singoli carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, con l’esclusione di quelli indicati dall’art. 4, comma 9, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.

Nel computo non vanno considerati gli interessi di mora e l’aggio di riscossione.

Sono esclusi dallo stralcio delle cartelle i seguenti ruoli (o carichi):

  • le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione europea;
  • i debiti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
  • le multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • le risorse proprie tradizionali dell’Unione europea (ad esempio i dazi doganali applicati alle importazioni provenienti extra UE);
  • l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione.

L’annullamento dei debiti è effettuato alla data del 31 ottobre 2021 relativamente ai soggetti che rispettano i requisiti reddituali individuati dalla norma.