Con la circolare n° 11/E della scorsa settimana, l’Agenzia delle entrate ha finalmente chiarito alcuni aspetti operativi dello stralcio delle cartelle esattoriali anche definito condono. Un aspetto importante riguarda la verifica dei requisiti reddituali da rispettare per beneficiare dello stralcio. A tal fine deve essere considerato il reddito imponibile 2019.

Quali sono gli introiti che concorrono al reddito imponibile? Va considerato anche il reddito derivante dagli affitti in cedolare secca?

Lo stralcio delle cartelle esattoriali

Lo stralcio delle cartelle esattoriali o condono è stato disposto dal D.

L. 41/2021, decreto Sostegni. Nello specifico il decreto Sostegni disciplina lo stralcio delle cartelle fino a 5.000 euro. Si ricorda che la cartella può contenere più ruoli e lo stesso ruolo può essere composto da più carichi. Quest’ultimi possono essere, anche singolarmente, oggetto di stralcio.

Possono beneficiare dello stralcio delle cartelle:

  • le persone fisiche che, nel 2019, hanno conseguito un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi non superiore a 30mila euro;
  • i soggetti diversi dalle persone fisiche che, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, hanno conseguito un reddito imponibile fino a 30mila euro.

La norma dispone che lo stralcio si applica ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.

Nella Gazzetta Ufficiale, (GU Serie Generale n.183 del 02-08-2021), è stato pubblicato il decreto che fissa termini e modalità di annullamento automatico dei debiti oggetto di stralcio.

La verifica dei requisiti reddituali

E’ importante capire come deve essere calcolato il limite reddituale di 30.000 euro.

Nella circolare n°11/E, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che, per le persone fisiche, in virtù del richiamo da parte della norma al reddito imponibile (reddito complessivo al netto della deduzione per l’abitazione principale e degli altri oneri deducibili), ai fini della verifica del limite reddituale per l’accesso allo Stralcio delle cartelle esattoriali, è necessario sommare al reddito imponibile – anziché al reddito complessivo – i redditi assoggettati alla cedolare secca e all’imposta sostitutiva del citato regime forfetario.

Non va, invece, sommato l’importo pari al rendimento nozionale previsto dalla disciplina relativa all’ACE proprio in virtù di detto richiamo al reddito imponibile.

In sintesi, per il modello 730-3 (modello 2020, redditi anno 2019) e per il modello Redditi 2020 (periodo d’imposta 2019) si considera la somma dei seguenti redditi:

  • reddito imponibile Irpef (Rigo 14 del modello 730-3 o rigo RN4 del modello REDDITI PF1);
  • quello assoggettato alla cedolare secca e il
  • reddito d’impresa o di lavoro autonomo in regime forfettario.

Rilevano le Certificazioni Uniche (CU) 2020 per l’anno 2019 e le dichiarazioni 730 e Redditi PF 2020 relative all’anno 2019.