Prima della sua entrata in vigore, lo stralcio delle cartelle ossia l’annullamento dei debiti 2000-2015, è stato già oggetto di modifica. Infatti, con un emendamento alla Legge di bilancio 2023, vengono rivisti molti passaggi della norma. Soprattutto viene profondamente alleggerito l’impatto della norma rispetto ai crediti vantati dagli Enti territoriali, ad esempio dai Comuni per le multe, infatti non possono essere rottamate le multe stradali. Inoltre, gli enti diversi dall’Agenzia delle entrate, dall’INPS e dall’Agenzia delle Dogane, e comunque gli Enti diversi dalle amministrazioni statali, non subiranno passivamente l’annullamento dei debiti.

Questi, infatti, potranno decidere anche di non aderire allo stralcio. Con buona pace di chi già stava per stappare lo spumante per festeggiare il risparmio che gli aveva regalato il Governo Meloni.

Dunque, chi ha debiti con i Comuni o con altri enti territoriali o ancora con casse di previdenza private, ecc, dovrà attendere e avere pazienza. Prima di sapere se potrà stappare lo spumante o meno. Anche se c’è da dire che, considerato l’orizzonte temporale della sanatoria, 2000-2015, in molti casi, si tratta di debiti già prescritti.

Lo stralcio delle cartelle. Cos’è cambiato con il maxiemendamento?

Con il maxiemendamento alla Legge di bilancio 2023, lo stralcio delle cartelle si ridimensiona. La regola di partenza è quella in base alla quale, alla data del 31 marzo 2023 (prima 31 gennaio 2023), saranno annullate tutte le cartelle. Ossia il singolo debito di importo residuo, alla data di entrata in vigore della Legge di bilancio, fino a mille euro. Si deve trattare di debiti affidati per il recupero all’ Ex Equitalia, ora Agenzia delle entrate-riscossione, tra il 1° gennaio del 2000 e il 31 dicembre 2015.

L’importo di 1.000 euro deve essere verificato considerando: capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni. Attenzione non rileva l’importo totale della cartella; infatti deve essere considerato il singolo debito.

Detto ciò, il maxiemendamento ha previsto che per i debiti verso enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, quali possono essere ad esempio i Comuni, lo stralcio  riguarderà solo gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, sanzioni e interessi di mora. Dunque, sarà da pagare il tributo oggetto di contestazione non solo: IMU, TASI, TARI, ecc. Devono essere pagate anche le spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella.

Dunque per i debiti di natura “non fiscale” il vantaggio si riduce. Inoltre, per le multe stradali il risparmio diventa ancora più risicato; infatti per regolarizzare la propria posizione il contribuente dovrà versare: sanzioni e somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che resteranno dovute per l’intero ammontare. Non devono essere pagati invece: gli interessi (ivi compresi quelli di cui all’art. 27, sesto comma, della legge n. 689/1981).

Come sapere se il Comune aderisce o meno allo stralcio?

Abbiamo detto in premessa che il Comune e gli altri Enti rispetto ai quali lo stralcio del debito non è totale, possono anche decidere di non aderire allo stralcio delle cartelle. Fermo restando che, in caso di adesione, lo sconto rispetto al debito è ridotto in base a quanto visto finora.

A tal fine, gli Enti non interessati allo stralcio, dovranno approvare apposito provvedimento entro il 31 gennaio 2023. La decisione dovrà essere comunicata all’Agenzia delle Entrate-riscossione– ADER.  Con le modalità che la stessa Agenzia delle Entrate  pubblicherà nel proprio sito internet entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della  legge di bilancio; entro lo stesso termine, i medesimi enti danno notizia dell’adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali.

I tal modo i contribuenti saranno informati sull’eventuale mancata adesione allo stralcio delle cartelle.