Le STP possono essere costituite in società di persone ma anche in società di capitali o società cooperative; sono ammesse dunque le varie forme giuridiche previste dal codice civile.

 

A seconda della veste giuridica scelta, il venir meno della pluralità dei soci potrebbe comportare lo scioglimento della società e la conseguente cancellazione dalla sezione speciale dall’albo di appartenenza.

 

Ecco in chiaro quando il venir meno della pluralità dei soci segna la fine dell’attività della STP.

Le STP: la scelta della forma giuridica

 

L’art.

10, comma 3, della Legge n. 183 del 2011 consente la costituzione di società per l’esercizio di attività professionali (STP) secondo i modelli societari previsti dai titoli V e VI del libro V del codice civile. Pertanto, le STP

 

  • appartengono alle società tipiche regolate dal codice civile e come tali,
  • sono soggette integralmente alla disciplina legale del modello societario prescelto.

 

Indicazioni ribadite in diverse documenti di prassi dell’Agenzia delle entrate, si veda ad esempio la risposta n°125/2018.

 

Difatti, le STP possono essere costituite in società di persone ma anche in società di capitali o società cooperative; sono ammesse dunque le varie forme giuridiche previste dal codice civile.

 

Ad ogni modo, la costruzione di una STP deve rispettare specifiche condizioni.

 

In linea generale:

 

  • la denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l’indicazione di societa’ tra professionisti;
  • l’esercizio in via esclusiva dell’attivita’ professionale da parte dei soci;
  • l’ammissione in qualita’ di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonche’ dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, purche’ in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalita’ di investimento.
  • ecc.

 

Leggi anche https://www.investireoggi.it/fisco/societa-tra-professionisti-reddito-dimpresa-ma-contributi-sul-reddito-professionale/

 

Un aspetto di particolare interesse è legato alla situazione in cui viene meno la pluralità dei soci; le conseguenze sono differenti a seconda della forma giuridica scelta per la S.

T.P.

Se manca la pluralità dei soci

La pluralità dei soci non è un requisito richiesto per le STP costituite con la veste giuridica di SRL unipersonale. Inoltre, anche se la pluralità viene a mancare post costituzione della SRL ordinaria:

 

  • non si determina nè lo scioglimento della società,
  • nè la cancellazione dalla sezione speciale dell’Albo di appartenenza nè del registro delle imprese.

 

Tuttavia è necessario che l’unico socio sia un professionista iscritto all’albo di appartenenza e che la STP operi unicamente sotto la forma di SRL o SPA. Uniche forme giuridiche per le quali è previsto un unico socio/azionista.

 

Il discorso cambia se la forma giuridica prescelta dai soci sia quella delle società di persone; in tale caso:

 

  • per evitare lo scioglimento della società;
  • è necessario ricostituire la pluralità dei soci entro sei mesi.

 

In tal modo, si evita anche la cancellazione dalla sezione speciale dell’albo.

 

Tali indicazioni sono rinvenibili anche nella nota, nota PO n. 14/2019 del CNDCEC.