Con la conversione in legge del decreto che ha sancito lo stop alla cessione del credito e sconto in fattura nei bonus edilizi (decreto-legge n. 11 del 2023) arriverà un’importante precisazione che interesserà in modo particolare gli amministratori di condominio e i suoi occupanti.

In prima battuta dobbiamo ricordare cosa ha stabilito il menzionato provvedimento. In sostanza, il governo ha detto che dal 17 febbraio 2023 non si può più fare l’opzione per lo sconto e la cessione. Ne fa salve alcune ipotesi.

Si è deciso che lo sconto o la cessione sono ancora ammessi per quei lavori il cui titolo abilitativo risulti presentato con data anteriore al 17 febbraio 2023. Se trattasi di lavori non soggetti a titolo abilitativo (c.d. interventi in edilizia libera), è richiesto che per poter ancora fare l’opzione i lavori devono essere iniziati prima del 17 febbraio 2023.

In caso di lavori fatti sul condominio (parti comuni) è richiesto anche che la delibera di approvazione dei lavori sia stata adottata con data entro il 16 febbraio 2023.

Il quadro attuale per il condominio

In base al quadro delineato dopo il decreto-legge n. 16 del 2023, quindi, per i lavori fatti sulle parti comuni dell’edificio condominiale, la possibilità di fare ancora l’opzione per lo sconto in fattura o cessione del credito, è subordinata al rispetto di determinate condizioni. In particolare è richiesto che ci siano entrambi i seguenti requisiti:

  • il titolo abilitativo degli interventi (CILA, CILAS, SCIA, ecc.) risulti presentato prima del 17 febbraio 2023
  • la delibera condominiale di approvazione dei lavori risulti adottata con data antecedente il 17 febbraio 2023.

Nel caso si tratti di lavori in edilizia libera, è sufficiente che i lavori siano iniziati prima del 17 febbraio 2023, fermo restando che la delibera risulti adottata entro il 16 febbraio 2023.

Cessione del credito e sconto in fattura: le varianti alla delibera condominiale

Proprio con riferimento alla delibera di approvazione dei lavori, potrebbe accadere che questa risulti adottata entro il 16 febbraio 2023, ma che successivamente il condominio deliberi delle variazioni a tale delibera (ad esempio, tipologia lavori, ditta appaltante, ecc.).

A questo proposito, con la conversione in legge del decreto n. 11 del 2023, dovrebbe giungere una importante precisazione. Ossia che eventuali varianti a delibere già adottate entro il 16 febbraio 2023, non incideranno sulla possibilità di optare per sconto in fattura o cessione del credito.

Quindi, resta valida la data della prima delibera e non quella delle eventuali variazione a quest’ultima. L’importante è che la prima delibera condominiale di approvazione di quei lavori risulti avere data prima del 17 febbraio 2023.

Stessa cosa sarà decisa per eventuali varianti di titoli abilitativi (CILA, ecc.) già presentati entro il 16 febbraio 2023. La data di riferimento, anche in questo caso, deve essere quella di presentazione del titolo e non quella di presentazione di eventuali successive varianti.