Una regola di buona educazione ci dice che stendere i panni che gocciolano dal balcone non è legittimo poichè non si può bagnare la proprietà altrui.

Come comportarsi, però, se all’esterno dei balcono sono presenti le staffe metalliche con i fili per il bucato? Potrebbe esistere un vincolo che permetta di stendere i panni al di fuori del balcone o anche in questo caso è ritenuto vietato?

Innanzitutto bisogna armarsi di pazienza e consultare il regolamento di condominio per vedere se in esso è contenuta una clausola che vieti lo scolo dei panni al di fuori di balconi o finestre (in alcuni casi, infatti, questo è vietato per conservare l’etica e il decoro dell’edificio stesso).

Se nel regolamento è contenuta tale clausola essa è valida in 2 casi distinti:

  • se, al momento dell’acquisto, tutti i proprietari l’hanno accetta all’unanimità
  • quando tutti i condomini votano all’unanimità il regolamento di condominio.

Stendere i panni fuori di finestre o balconi: se il regolamento di condominio non ne parla?

Ma se all’interno del regolamento di condominio non si fa menzione del divieto di stendere i panni al di fuori di finestre o balconi, il divieto è valido solo se tale attività arrechi danno al vicino sottostante (se si bagni, quindi, la sua proprietà).

E’, quindi, vietato stendere il bucato che gocciola bagnando il terrazzo sottostante e in questa materia è intervenuta anche la Corte di Cassazione con una sentenza ribadendo che non si possono stendere panni se l’acqua che scola bagna il balcone del piano inferiore. Legalmente la presenza di un balcone non implica il diritto di stendere il bucato ma solo quello di affacciarsi. Se il comportamento illegittimo si reitera nel tempo, tra l’altro, si rischia di essere denunciati per il reato di getto di cose pericolose o atte a imbrattare o molestare.