Le Startup innovative potranno essere costituite online con firma digitale, senza l’intervento del notaio. A stabilirlo il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 1° luglio 2016 che ha approvato le specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello standard per la costituzione della startup senza notaio, inoltre con  la circolare Mise del 1° luglio 2016 n. 3691/C sono stati indicati tutti gli adempimenti da effettuarsi da parte degli uffici del registro imprese.

Startup innovative: senza notaio e con firma digitale

Gli atti costitutivi e gli statuti delle Startup innovative devono essere redatti e sottoscritti con firma digitale, avvalendosi della piattaforma informatica appositamente predisposta startup.registroimprese.it.

La sottoscrizione elettronica dell’atto deve avvenire da parte di ciascun contraente (o da parte dell’unico sottoscrittore, nel caso di srl unipersonale) senza possibilità di prevedere modalità di sottoscrizione alternative, soprattutto al fine di consentire le necessarie e corrette verifiche da parte dell’ ufficio del registro imprese e delle norme antiriciclaggio.

Startup innovative: compilazione del modello di costituzione

I soci dell’azienda dovranno compilare tutti i dati necessari per la registrazione dell’atto, compilando l’apposito modello e sottoscrivendolo con firma digitale. Il documento firmato potrà essere inviato attraverso la piattaforma, tramite PEC.

Se l’esito dell’analisi dell’Agenzia delle Entrate è positivo l’ufficio del registro delle imprese iscrive provvisoriamente entro 10 giorni l’azienda accludendo alla pratica la dicitura aggiuntiva “startup costituita a norma dell’articolo 4 comma 10 bis del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, iscritta provvisoriamente in sezione ordinaria, in corso di iscrizione in sezione speciale”. La dicitura verrà cancellata successivamente, in assenza di irregolarità formali.

Qualora, si rilevino irregolarità, l’ufficio del registro imprese sospenderà il procedimenti di iscrizione e assegnerà tramite PEC a tutti i sottoscrittori un termine congruo non superiore a 15 giorni, per regolarizzare la pratica.

La mancata regolarizzazione comporterà il rifiuto dell’iscrizione.

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