In fase di conversione in legge del decreto semplificazioni è stata introdotto un “condono” in favore delle Startup innovative.

La costituzione delle startup innovative

L’articolo 4, comma 10-bis, del decreto- legge 24 gennaio 2015, n. 3, consente che la redazione dell’atto costitutivo e le successive modificazioni delle startup innovative avvenga per atto pubblico ovvero, in alternativa, per atto sottoscritto digitalmente, ossia con le modalità previste dagli articoli 24 e 25 del codice dell’amministrazione digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82).

Le disposizioni attuative della suddetta previsione sono state adottate con il decreto ministeriale 17 febbraio 2016.

Tale decreto, in deroga a quanto previsto dall’art. 2463 del codice civile – consente la redazione in forma elettronica e la firma digitale degli atti costitutivi di società a responsabilità limitata startup innovative. Superando la necessità di autenticare la sottoscrizione. Con il decreto ministeriale 28 ottobre 2016 è stato poi approvato il modello per le modifiche delle start-up innovative, ai fini dell’iscrizione nel registro delle imprese.

Tuttavia, con sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 29 marzo 2021, n. 2643, è stata sancita l’illegittimità del decreto del febbraio 2016. Secondo il Consiglio di Stato, il decreto era privo di una adeguata copertura legislativa. In particolare, la sentenza rileva che l’art. 4, comma 10-bis citato contempla un’alternatività quanto alle modalità di costituzione, laddove invece il decreto non si limita ad approvare un modello standard di atto costitutivo/statuto, ma prevedendo che l’atto costitutivo e lo statuto, ove disgiunto, sono redatti in modalità esclusivamente informatica (fonte dossier D.L. 77/2021).

Il condono nel decreto semplificazioni

L’articolo 39-septies del D.L. 77/2021, inserito in sede referente, nell’iter di conversione in legge, prevede che gli atti costitutivi, gli statuti e le successive modificazioni delle società start-up innovative costituite in forma di società a responsabilità limitata, anche semplificata, depositati presso l’ufficio del registro delle imprese alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto semplificazioni e redatti con le modalità alternative all’atto pubblico ai sensi del descritto articolo 4, comma 10-bis, del decreto- legge 24 gennaio 2015, n.

3, e secondo le disposizioni dettate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 febbraio 2016, restino validi ed efficaci. Conseguentemente le medesime società conservano l’iscrizione nel registro delle imprese.

Alle modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto deliberate dalle società in questione che siano successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, si applica la disciplina di cui all’articolo 2480 del codice civile, a norma del quale le modificazioni dell’atto costitutivo sono deliberate dall’assemblea dei soci e il verbale è redatto da notaio.