L’Agenzia delle Entrate, con il principio di diritto n. 14 del 17 agosto 2020: “Manifestazioni spettacolistiche rinviate rispetto alla data originariamente fissata”, chiarisce che alle “manifestazioni spettacolistiche” (prestazioni di servizi indicate nella tabella C allegata al Dpr n. 633/1972, “Spettacoli ed altre attività”) rinviate rispetto alla data originale non può essere applicato l’articolo 6, comma 3, del Dpr n. 544/1999, in materia di attività soggette all’imposta sugli intrattenimenti.

In base alla norma prevista dall’articolo 6, “qualora l’effettuazione delle attività[…] sia rinviata di non oltre novanta giorni rispetto alla data originariamente prevista ed i titoli venduti siano dall’organizzatore considerati validi per la nuova manifestazione, il pagamento dell’imposta avviene secondo i termini previsti per quest’ultima”.

Biglietti per spettacoli, rimborso o voucher

Il rinvio di una manifestazione rispetto alla data originariamente prevista non è oggetto di specifica previsione nelle norme in tema di spettacoli.

In tale eventualità, sulla base di un’interpretazione logico-sistematica della disciplina di settore in essere, i titoli di accesso venduti in relazione allo spettacolo originariamente fissato e poi rinviato possono essere considerati dall’organizzatore validi per l’ingresso allo spettacolo che si terrà nella nuova data.

Ad ogni modo, restano ferme le previsioni dell’articolo 88 del decreto-legge 17 marzo 2020 in materia di contrasto agli effetti dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, in base al quale gli spettatori possono chiedere il rimborso del biglietto originariamente acquistato. L’organizzatore dell’evento deve provvedere “al rimborso o alla emissione di un voucher di importo pari al prezzo del titolo di acquisto, da utilizzare entro 18 mesi dall’emissione”.

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