Le spese che il genitore collocatario ha per l’iscrizione a scuola, il costo dei libri di testo e il materiale scolastico non rientrano nella spese straordinarie, ma in quelle ordinarie, poichè sono spese prevedibili e rientrano, quindi, nell’assegno di mantenimento versato dall’altro coniuge.

Su questo argomento molti sono i contrasti tra i genitori separati che devono ripartire le spese sostenute per i propri figli.

Le legge stabilisce che le iscrizioni a scuola, all’università, le rette scolastiche, la mensa scolastiche e tutto quello che viene speso per lo studio rientrano nelle spese ordinarie e, quindi, comprese nell’assegno di mantenimento versato dal coniuge non collocatario dei figli.

Ma attenzione. Spesso il giudice, nella sentenza di separazione e divorzio, oltre all’assegno di mantenimento, stabilisce anche come suddividere tali spese e se nella sentenza è stabilito che oltre all’assegno di mantenimento il padre, ad esempio, versi anche il 50% delle spese mediche, ricreative e scolastiche, in tali spese sono comprese tutte quelle sostenute per malattie, scuola e divertimento dei figli.

Spese straordinarie: quali sono?

Nell’assegno di mantenimento che il giudice stabilisce alla separazione dei coniugi per i figli sono comprese quelle che vengono considerate spese ordinarie, ovvero le spese per il cibo, per l’igiene, per il vestiario , per la scuola, per i regali, per l’acquisto dei libri e per lo sport e il divertimento.

Le spese straordinarie, invece, sono quelle che al momento della separazione e del divorzio il giudice non poteva prevedere e che sono a carico al 50% di ogni genitore: nelle spese straordinarie vengono ricomprese i viaggi di studio all’estero, ad esempio, le ripetizioni scolastiche di recupero per i figli, l’acquisto di un motorino, di un pc o di una macchina.

Ma se il giudice dispone che il genitore non collocatario debba partecipare al 50% delle spese mediche, scolastiche e ricreative, allora sarà tenuto a pagare il 50% di ogni spesa imputabile alla scuola, alla cura e al divertimento e lo sport dei propri figli.

Quindi, qualora stabilito nella sentenza come vanno ripartite le spese scolastiche, esse non rientrano più nelle spese ordinarie ma bisognerà far riferimento a quanto stabilito dal tribunale.