FiscoOggi, la rivista online dell’Agenzia delle entrate, ha appena riposto a un quesito di un proprio lettore, fornendo utili chiarimenti in merito alla possibilità di detrarre le spese sostenute per una terapia di osteopatia.

Il contribuente, in particolare, chiarisce che tale terapia è stata richiesta dal proprio medico di famiglia (con dichiarazione scritta) come trattamento posturale per la cura della cefalea.

La risposta di FiscoOggi è stata positiva. Tali spese sono detraibili, ma non in tutti i casi. Vediamo meglio di cosa si tratta.

Detrazione per spese sanitarie quando è necessario pagare con mezzi tracciabili

Iniziamo col dire che, nella maggior parte dei casi, le spese sanitarie sono detraibili dall’Irpef al 19 per cento. E’ prevista una franchigia 129,11 euro. In altre parole, è detraibile soltanto la spesa eccedente tale importo.

Per usufruire delle detrazioni è necessario, anzitutto, indicare tali spese nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui sono state sostenute e documentarle adeguatamente.

La detrazione può essere fruita solo se le spese restano effettivamente a carico di chi le ha sostenute o nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico.

La legge di bilancio 2020 ha previsto che la detrazione del 19% delle spese sanitarie (e non solo), è fruibile soltanto se il pagamento è effettuato con sistemi di pagamento tracciabili.

Tuttavia, ilversamento in contanti continua a essere ammesso, senza perdere il diritto alla detrazione, per:

  • l’acquisto di medicinali;
  • l’acquisto di dispositivi medici;
  • prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche;
  • prestazioni sanitarie rese dalle strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Non in tutti i casi è possibile detrarre la terapia di osteopatia. Ecco perché

Come già detto in apertura, ovviamente, anche la terapia di osteopatia per la cura della cefalea è considerata a tutti gli effetti una spesa detraibile. Ad ogni modo, secondo quanto chiarito dalla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 24 del 7 luglio 2022, la prestazione di osteopatia deve essere effettuata da soggetti iscritti a professioni sanitarie riconosciute, in centri autorizzati e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista.

“Qualora la prestazione sia stata resa da un osteopata che non rientra tra le figure sanitarie riconosciute la detrazione delle spese non può essere richiesta”.