Con il decreto 19 ottobre 2020, il Ministero dell’Economie e delle Finanze ha portato delle novità sui termini di invio delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria ad opera degli operatori sanitari tenuti a tale adempimento. Tali dati sono messi a disposizione dell’Agenzia delle entrate che poli li carica nella nostra dichiarazione dei redditi precompilata. Nello specifico tra le varie novità previste, viene disposto che, a partire dal 2021, l’invio non è più annuale ma mensile. In particolare, le spese pagate dai cittadini nel 2020 possono essere comunicate entro il prossimo 31 gennaio, invece, quelle pagate a partire dal 2021, devono essere inviate al STS entro la fine del mese successivo a quello di emissione del documento fiscale, se pagato dall’assistito.

Dunque cambia la cadenza di invio dei dati al Sistema T.S., non cambiano però le sanzioni previste per violazioni dell’obbligo di trasmissione dei dati.

L’invio dei dati al Sistema T.S.

Nell’ambito del sistema della dichiarazione precompilata diversi operatori economici e non comunicano all’Agenzia deve entrate le spese detraibili sostenute dai cittadini nel corso dell’anno. Tali spese sono inserite nella dichiarazione precompilata che a partire dal mese di aprile di ogni anno è messa a disposizione di noi contribuenti. Si pensi, ad esempio, alle spese:

  • di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico su parti comuni condominiali;
  • funebri;
  • per la frequenza degli asili nido;
  • universitarie (e relativi rimborsi).

Ancora, le assicurazioni comunicano, entro il 16 marzo , i dati dell’anno precedente relativi:

  • ai premi di assicurazione detraibili per tutti i soggetti del rapporto
  • ai contratti di assicurazione – con esclusione di quelli relativi alla responsabilità civile e all’assistenza e garanzie accessorie – per i soggetti contraenti.

Detto ciò, sono inserite nella precompilata anche le spese sanitarie pagate nel corso dell’anno. Nello specifico gli operatori sanitari (farmacie, para farmacie, medici, ottici ecc) comunicano le spese al Sistema Tessera Sanitaria (S.T.S.).

Successivamente, i dati di spesa sono messi a disposizione dell’Agenzia delle entrate che provvede al loro inserimento nella precompilata. Salva espressa opposizione da parte del cittadino.

Dall’invio annuale a quello mensile

La Legge n°160/2019, Legge di bilancio 2020 subordina la detrazione delle spese, comprese quelle ex art 15 del DPR 917/86, TUIR, al loro pagamento tracciabile. Per pagamento tracciabile si intende quello effettuato con carte di credito, bancomat, prepagate ecc. Ciò riguarda anche le spese sanitarie, con eccezione per quelle pagate per i medicinali e di dispositivi medici nonchè per le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche e da strutture private accreditate al Servizio Sanitario nazionale.

Anche in considerazione di ciò, con il decreto 19 ottobre 2020, Il Ministero dell’Economie e delle Finanze ha apportato diverse novità all’invio dei dati al S.T.S. Ad esempio, a partire dalle spese 2021, l’invio non è più annuale ma mensile. L’invio dei dati di spesa dovrà essere effettuato dall’operatore sanitario o anche dal proprio consulente di fiducia entro il mese successivo alla data di emissione del documento fiscale ossia fattura o documento commerciale. Rileva sempre il principio di cassa, dunque se la spesa è pagata deve essere comunicata. C’è da dire che oramai i diversi sistemi di gestione delle fatture in uso agli operatori sanitari, permettono già di inviare i dati al S.T.S. qui contemporaneamente all’emissione della fattura. Operatori sanitari che non possono emettere fatture elettroniche  nei rapporti con i privati.

Inviato dati al Sistema T.S.: le sanzioni sono invariate

Come appena anticipato, cambia la cadenza di invio delle spese sanitarie. Tuttavia le sanzioni per una tardiva od omessa trasmissione dei dati al Sistema T.S. rimangono quelle vecchie. Il riferimento è alle sanzioni previste dal D.Lgs 175/2014, art.3-comma 5-bis.

Nello specifico, nel caso di mancata, tardiva o errata trasmissione dei dati, è prevista:

  • la sanzione di 100 euro per ogni comunicazione,
  • fino a un massimo 50mila euro.

La sanzione non si applica se l’invio dei dati corretti è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza oppure, in caso di segnalazione, nei cinque successivi alla segnalazione stessa. Infine, in caso di comunicazione trasmessa correttamente entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione è ridotta a un terzo con un massimo di 20mila euro (articolo 3, comma 5-bis, Dlgs n. 175/2014.

Ritornano sul nuovo invio mensile dei dati, come da FAQ pubblicata sul portale S.T.S.

Sebbene l’art.7(si ci riferisce al decreto 19 ottobre 2020) imponga nuovi termini per la trasmissione dei dati di spesa, per l’anno 2021 resta valida la logica di cassa che prevede come discriminante la data di pagamento. Saranno accolti tutti i documenti validi, pagati nel 2021 e inviati fino al 31 gennaio 2022 in inserimento e fino al 7 febbraio 2022 in variazione. I documenti inviati oltre il mese successivo alla data di pagamento, sebbene accolti, saranno comunque oggetto di segnalazione.

Secondo noi di Investire oggi, dal 2021, le sanzioni vanno oramai rapportate all’obbligo mensile e non più a quello annuale.