Svolgo la professione di fiisoterapista oramai da diversi anni. A partire da gennaio 2021 opero in regime forfettario. Pur operando in tale regime, sono comunque tenuto ad inviare i dati di spesa sanitari al Sistema T.S.? La Legge di bilancio 2021 ha apportato delle novità in tal senso?

L’invio dei dei dati al Sistema T.S.

Gli operatori sanitari inviano al Sistema Tessera Sanitaria (S.T.S.) le spese mediche e veterinarie che i cittadini pagano nel corso dell’anno.

Tali spese sono messe a disposizione dell’Agenzia delle entrate che le inserisce nella dichiarazione precompilata. Salvo specifica opposizione da parte del contribuente. Ad esempio, rientrano tra i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema T.S., farmacie, parafarmacie, ottici, psicologi, fisioterapisti ecc. Tali soggetti, comunicano le spese mediche pagate nel corso dell’anno dai contribuenti. Dunque, rileva il principio di cassa.

L’invio dei dai può avvenire anche direttamente o tramite intermediari abilitati. Si pensi al nostro consulente di fiducia.

Le spese comunicate al S.T.S., sono quelle per le quali ai contribuenti spetta la detrazione del 19% in dichiarazione dei redditi.

Per queste spese e per tutte le altre spese detraibili, la Legge n°160/2019, Legge di bilancio 2020, ha subordinato la loro detraibilità al pagamento tracciato. E’ considerato tale, il pagamento effettuato con carte di credito, bancomat, pregate ecc.

Tuttavia, possono essere detratte, anche se pagate in contanti:

  1. le spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici e
  2. per le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche e da strutture private accreditate al Servizio Sanitario nazionale.

A partire dalla spese 2020, coloro che inviano i dati al S.T.S. devono specificare se le spese è stata pagata in maniera tracciata o meno. Questo perché all’Agenzia delle entrate sono messe a disposizione sole le spese che rispettano i requisiti previsti dalla Legge di bilancio 2020.

Dunque anche quelle per le quali è espressamente previsto che non vi è alcun obbligo di tracciabilità.

L’invio per l’anno 2021

Anche in considerazione delle novità di cui alla Legge di bilancio 2020, con il decreto 19 ottobre 2020, il MEF ha apportato diverse novità all’obbligo di invio dei dati al Sistema T.S.

In particolare, l’invio da annuale passa a mensile. Per la precisione, i dati vanno inviati entro la fine del mese successivo di quello indicato nel documento fiscale. Se pagato dal paziente/contribuente.

Come da faq riportata sul portale del Sistema Tessera Sanitaria ,

Sebbene l’art.7 imponga nuovi termini per la trasmissione dei dati di spesa, per l’anno 2021 resta valida la logica di cassa che prevede come discriminante la data di pagamento. Saranno accolti tutti i documenti validi, pagati nel 2021 e inviati fino al 31 gennaio 2022 in inserimento e fino al 7 febbraio 2022 in variazione. I documenti inviati oltre il mese successivo alla data di pagamento, sebbene accolti, saranno comunque oggetto di segnalazione.

La risposta al lettore: invio dati al Sistema T.S. anche per i forfettari

Fatta tale doverosa ricostruzione, vediamo se l’obbligo di invio dei dati al Sistema T.S. vale anche per i forfettari.

I contribuenti che operano in regime forfettario beneficiano di una serie di esoneri dal punto di vista degli adempimenti contabili e dichiarativi, soprattutto in materia di Iva.

Infatti, i forfettari sono esonerati dalla:

  • registrazione delle fatture emesse (articolo 23 del D.P.R. n. 633 del 1972);
  • registrazione dei corrispettivi (articolo 24del medesimo D.P.R.);
  • registrazione degli acquisti (articolo 25 del medesimo D.P.R.);
  • tenuta e conservazione dei registri e documenti (articolo 39 del medesimo D.P.R.), fatta eccezione per le fatture e i documenti di
  • acquisto e le bollette doganali di importazione;
  • dichiarazione e comunicazione annuale IVA (articoli 8 e 8-bis del D.P.R. n. 322 del 1998).

Tuttavia, il forfetario deve rispettare i seguenti obblighi: numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali;
certificazione dei corrispettivi; integrazione delle fatture per le operazioni di cui risultano debitori di imposta con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto alla detrazione dell’imposta relativa.

Circa  l’invio dei dati al Sistema T.S, ad oggi non è previsto alcun esonero per gli operatori sanitari che operano in regime forfettario. Neanche la Legge di bilancio 2021 è intervenuta in tal senso.

Attenzione: dal 2021 l’invio è mensile però valgono sempre le vecchie sanzioni.