Come noto, le spese sanitarie sostenute dal 1° gennaio 2020 possono detrarsi in dichiarazione redditi solo se il pagamento è fatto con strumento tracciabile. Stessa cosa vale anche per le spese del tampone per accertare la positività o meno al Covid-19?

Dobbiamo però ricordare che esistono delle eccezioni alla regola della tracciabilità. Infatti, possono continuarsi a detrarre anche se pagate in contanti le spese per:

  • acquisto di medicinali (anche omeopatici);
  • dispositivi medici (occhiali da vista, apparecchio per aerosol; apparecchio per la misurazione del livello di glicemia nel sangue, ecc.);
  • prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Le spese sanitarie diverse dalla precedenti, dunque, possono detrarsi solo se pagate con bonifico, carta, assegni, ecc.

Detrazione spese per tampone, le regole sulla tracciabilità

L’Agenzia delle Entrate, in merito alla detrazione spese per tampone, nella Circolare n. 24/E del 2022, chiarisce che tali oneri sono detraibili in quanto considerate “prestazioni sanitarie diagnostiche”.

La condizione del “pagamento tracciato” per queste spese è necessaria solo laddove il tampone è eseguito presso strutture private non accreditate al SSN.

Se effettuato in farmacia l’onere è detraibile anche se pagato in contanti. In tale ipotesi, le Entrate precisano che le certificazione rilasciata dalle farmacie può riportare:

  • la qualità della prestazione sanitaria effettuata, consistente, ad esempio, nella “esecuzione prestazione di servizio tampone antigenico per la diagnosi Covid-19
  • ovvero l’indicazione dei codici univoci
    • 983172483 (esecuzione tampone rapido 18+)
    • 983172420 (esecuzione tampone rapido 12-18).

Si tratta di codici validi di tutto il territorio nazionale.

I tamponi fatti in casa

Precisazioni anche per la detrazione spese del tampone fai da te. Quello acquistati in farmacia (o altrove) e fatto a casa. Si tratta di dispositivo medico.

In questa ipotesi, l’Agenzia delle Entrate, nella menzionata circolare, ha chiarito che

ai fini della detraibilità – qualora il documento di spesa non riporti il codice AD che attesta la trasmissione al sistema tessera sanitaria della spesa per dispositivi medici – è necessario conservare (per ciascuna tipologia di prodotto) la documentazione dalla quale risulti che lo stesso ha la marcatura CE e la conformità alla normativa europea.

Ciò in quanto questa tipologia di tampone non è compreso nell’elenco dei dispositivi di uso più comune emanato dal Ministero della Salute.