A seguito del mutato contesto normativo e del parere reso dal Ministero della Salute, l’Agenzia delle Entrate, nella Risposta alla consulenza giuridica n. 8 del 2020, ha ritenuto che le prestazioni erogate dal massofisioterapista che si iscrive, entro il 30 giugno 2020, negli elenchi speciali ad esaurimento di cui al D.M. 9 agosto 2019, “sono da considerarsi di carattere sanitario e, dunque, rientranti tra quelle per le quali sia possibile riconoscere la detrazione IRPEF.

Per l’Amministrazione, la detrazione spetta per le prestazioni rese a partire dalla data di iscrizione al predetto elenco e a condizione che nel documento fiscale di spesa, oltre alla descrizione della figura professionale e della prestazione resa, sia attestata l’iscrizione all’elenco speciale.

L’Agenzia ricorda anche che il termine originario per l’iscrizione nel menzionato elenco era fissato al 31 dicembre 2019. Tale data è stata poi prorogata al 30 giugno 2020 dalla Legge di conversione n. 8 del 2020 del dl. n. 2 del 2019.

Aspetti IVA: quando c’è esenzione?

Per quanto riguarda gli aspetti IVA ed in particolare applicabilità o meno dell’esenzione alle prestazioni in commento, le Entrate evidenziano che l’art. 10, comma 1, numero 18 del decreto IVA (DPR n. 633 del 1972) subordina l’esenzione ad un presupposto oggettivo e ad un presupposto soggettivo.

Esso, infatti, fissa l’esenzione dall’Iva per le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona (è questo il presupposto oggettivo) nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza (presupposto soggettivo).

Inoltre, secondo quanto previsto dall’art. 1 del decreto interministeriale del 17 maggio 2002 sono esenti dall’Iva le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona, dagli operatori abilitati all’esercizio delle professioni elencate nel decreto ministeriale 29 marzo 2001. Come si può notare, dunque, con riferimento al presupposto soggettivo, ai fini dell’esenzione è necessaria la sussistenza in capo al prestatore dell’abilitazione all’esercizio della professione sanitaria, a prescindere dalla forma giuridica che riveste.

L’Agenzia delle Entrate ritiene in definitiva, essendo anche immutato il contesto di riferimento, che restano ancora valide le indicazioni contenute nella Risoluzione 17 ottobre 2012, n. 96/E del 2012 dove fu affermato che il regime di esenzione si applica solo ai massofisioterapisti con formazione triennale, il cui titolo era equiparato a quello di fisioterapista in base al D.M. 27 luglio 2000, e, pertanto, conseguito anteriormente al 17 marzo 1999.