Redditometro, risparmiometro e Anagrafe tributaria dei conti. I contribuenti devono fare attenzione ai controlli del Fisco.  Spese oltre il proprio reddito o conti correnti non movimentati possono fare scattare verifiche fiscali.

 

L’Agenzia delle entrate conosce i saldi e le movimentazione dei nostri conti correnti nonché le giacenze medie.

 

Al verificarsi di determinate anomalie  il contribuente può essere attenzionato. Il contribuente può comunque fornire giustificazioni a supporto delle sua condotta.

Il  vecchio redditometro

 

Il fisco può ricostruire il reddito del contribuente anche sulla base delle spese sostenute; spese che possono risultare eccessive rispettivo ai redditi dichiarati.

 

In particolare,  ai sensi dell’articolo 38 del d.P.R. 600 del 1973 in materia di accertamento:

 

  • il fisco può determinare il reddito presunto del contribuente, in base alle spese da questi effettuate nell’anno di imposta.
  • l’accertamento del fisco scatta soltanto nel caso in cui la differenza fra il reddito dichiarato e quello accertato sia superiore al 20%.

 

Difatti, l’analisi del rischio di evasione si basa sulla verifica di una compatibilità tra il reddito dichiarato e le spese sostenute (redditometro).

 

A tal proposito, salva la prova contraria da parte del contribuente, la determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche può essere fondata anche sul contenuto induttivo di elementi che esprimono capacità contributiva.

 

Il D.M. economia e finanze 16 settembre 2015 ha disciplinato l’accertamento sintetico del reddito complessivo delle persone fisiche, per gli anni d’imposta a decorrere dal 2011.

Il nuovo decreto: si rimane in attesa

Il D.L. 87/2018, c.d. decreto Dignità ha rivisto la disciplina del redditometro. In particolare, introducendo il parere dell’Istat e delle associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori,  ai fini dell’individuazione di elementi che:

 

  • esprimono capacità di spesa o
  • propensione al risparmio.

 

Elementi che devono essere individuate con un nuovo decreto del MEF che ad oggi non è stato ancora adottato.

 

Contestualmente è stato abrogato il decreto ministeriale 16 settembre 2015, che cessa di avere efficacia a decorrere dall’anno di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015. Tuttavia tale decreto trova ancora applicazione. In relazione agli atti già notificati alla data di entrata in vigore della  normativa del D.l. Dignità (12/09/2018), nonché per le attività di controllo relative agli anni d’imposta fino al 2015.

 

Ad ogni modo, il Fisco ha l’obbligo di instaurare il contraddittorio con il contribuente, invitandolo a comparire di persona o tramite rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento nonché di avviare, in caso di accertamento, il procedimento per adesione.

I controlli sui conto correnti: il risparmiometro e la super anagrafe dei conti

 

L’articolo 7, sesto comma, del D.P.R. n. 605 del 1973 dispone che le banche e gli altri operatori finanziari sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui qualsiasi operazione di natura finanziaria. Escluse quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro.

 

Ai fini del contrasto all’evasione, l’Agenzia delle entrate può acquisire informazioni dagli operatori finanziari per svolgere controlli fiscali anche di natura preventiva sui conto correnti. Stessa possibilità è riconosciuta alla Guardia di finanza (D.l. 119/2018).

 

Difatti, banche, Poste italiane e altri intermediari finanziari sono tenuti a comunicare al Fisco specifici dati. Si veda l’articolo 11, comma 2 del decreto legge 201 del 2011.

 

Dati che confluiscono nella c.d super anagrafe dei conti.

 

In particolare il fisco conosce sia dati su base mensili che annuali.

 

Rientrano tra i dati mensili:

 

  • dati relativi al rapporto finanziario e delle operazioni extra-conto;
  • dati anagrafici dei soggetti intestatari del conto corrente.

 

Su base annua sono invece comunicati:

 

  • il saldo del conto corrente distinto tra saldo iniziale  al 1° gennaio e saldo finale al 31 dicembre;
  • totale accrediti (stipendi o altri bonifici ricevuti);
  • totale addebiti (le spese transitate dal conto corrente);
  • giacenza media del conto ossia la somma mediamente presente sul conto.

 

Dati che sono utilizzati anche  in sede di controllo sulla veridicità dei dati dichiarati nella Dichiarazione Sostituiva Unica (DSU) necessaria per ottenere l’ISEE.

Il Risparmiometro

 

Sulla base della super anagrafe dei conti, il fisco attiva il  c.d risparmiometro

Ad esempio, potrebbe far scattare un controllo, il fatto di non movimentare il conto corrente; il discostamento tra reddito dichiarato (dati in anagrafe tributaria) e quello rilevato sulla base delle differenze tre entrate e uscite di conto corrente. Ancora, l’effettuazione di bonifici oltre le proprie capacità di spesa. Si pensi all’acquisto di un’auto che vada oltre le proprie capacità reddituali.
La mancata movimentazione del conto corrente potrebbe indicare che il contribuente riceve delle somme in nero.
Potrà essere indice di evasione lo scostamento di oltre 1/4 tra il reddito dichiarato e la variazione del saldo finale del conto corrente.

I controlli sulle fatture elettroniche: Agenzia delle entrate e Guardia di finanza 

 

Anche le fatture elettroniche possono essere considerati quale strumento per contrastare l’evasione. Almeno secondo il Governo.

 

Difatti,  le fatture elettroniche e i dati in essa contenuti sono utilizzati:

 

  • dalla Guardia di Finanza nell’assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria;
  • dall’Agenzia delle entrate e dalla Guardia di finanza per le attività analisi del rischio e controllo ai fini fiscali.

 

A tal proposito,  si pensi alla memorizzazione dei c.d. “dati fattura integrati” che:

 

  • in aggiunta alle informazioni già memorizzate nell’ambito dei c.d. “dati fattura”,
  • contengono ulteriori dati utili ai fini fiscali. 

 

Ivi compresi quelli relativi a natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi oggetto dell’operazione (ovvero la descrizione dell’oggetto della fattura).

 

Dati che possono essere trattati  per lo svolgimento delle attività di analisi del rischio e di promozione dell’adempimento spontaneo.

 

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