Tra le dispute più ricorrenti tra genitori divorziati ci sono quelle legate alle spese di mantenimento dei figli. Non sempre è facile distinguere tra spese ordinarie (rientranti nell’importo dell’assegno) e quelle straordinarie (che invece vanno coperte extra in misura del 50%). Ci scrive a tal proposito un padre divorziato:

Gentilmente potrebbe spiegare e chiarire un dubbio che da tempo viene rimbalzato tra le parti? Mi riferisco alle famose spese ordinarie e straordinarie legate al mantenimento figli.  La spesa medica per la pillola anticoncezionale è da considerarsi di tipo ordinario oppure straordinario? La ragazzina ora ha 15 anni, la madre ha chiesto il rimborso del 50% sostenendo che gliela sta facendo assumere per contrastare la dismenorrea. Come prova ha inviato soltanto la foto del medicinale e il prezzo sulla scatola. Nessuno scontrino, nessuna ricetta, nessun altro rendiconto. Le chiedo se il padre è tenuto a partecipare o meno alla spesa, dal momento che potrebbe anche essere un medicinale che utilizza la madre, o se eventualmente è mutuabile e non è stato pagato quella cifra“.

Acquisto medicinali in farmacia: quali rientrano nell’assegno di mantenimento e quali sono spese straordinarie

Tendenzialmente l’acquisto di farmaci generici da banco, da tenere in casa per le emergenze, rientra tra le spese ordinarie. Diverso il caso di medicinali specifici per patologie riscontrate dal medico di famiglia o da uno specialista e più in generale tutti i prodotti oggetto di prescrizioni mediche certificate da ricetta. Fatta questa premessa la pillola anticoncezionale sembrerebbe rientrare nelle spese straordinarie, tanto più che si intende come trattamento ormonale contro la dismenorrea. Anche in questo caso però non possiamo concludere che vi sia un obbligo automatico di pagamento al 50%. Ricordiamo infatti che le spese straordinarie vanno concordate prima tra i genitori, salvo quando risultino urgenti o imprevedibili.

Tuttavia alcune spese straordinarie obbligatorie, anche senza previo accordo, oltre ai casi di urgenza, vengono individuate per:

  • libri scolastici;
  • acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco;
  • spese per interventi chirurgici indifferibili (sia presso strutture pubbliche che private);
  • spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate presso il S.S.N. in mancanza di accordo sulla terapia con specialista privato;
  • spese per protesi;
  • spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato con l’accordo di entrambi i genitori.

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Resta fermo che tutti gli acquisti oggetto di spesa straordinaria vadano rendicontati e comprovati con scontrino, fattura, ricevuta etc a seconda dei casi.

Non basta, dunque, mostrare la scatola con il prezzo (non mutuabile) della pillola anticoncezionale. Anzi, nel caso di cura ormonale, va allegata anche la copia della prescrizione medica (richiesta al momento dell’acquisto del farmaco al bancone). Solo in questo modo si può accertare che l’importo pagato in farmacia corrisponde a quello che risulta dalla confezione del farmaco e, soprattutto, che la pillola sia prescritta alla minore adolescente e non utilizzata da terze persone.

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