Anche per quest’anno, l’Agenzia delle entrate ha pubblicato la circolare (n°24/2022) con la quale riassume tutte le spese detraibili e deducibili che possono essere inserite nella dichiarazione dei redditi.

Il documento di prassi, definito d’intesa con la Consulta nazionale dei Caf, rappresenta una guida operativa non solo per i contribuenti ma soprattutto per Caf e professionisti alle prese con la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche.

Responsabile del Caf e professionisti devono apporre il visto di conformità sul 730 e in alcuni casi sul modello Redditi.

Le novità al debutto quest’anno

Da quest’anno saranno presenti diverse novità sulle spese detraibili.

Tra queste:

  • le spese sostenute per le prestazioni svolte dai massofisioterapisti che hanno conseguito titoli dopo il 17 marzo 1999, a condizione che entro il 30 giugno 2020 si siano iscritti negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione;
  • le spese per l’esecuzione di tamponi e di test per il Sars-Cov-2, eseguiti da laboratori pubblici o privati, sono detraibili quali prestazioni sanitarie diagnostiche. L’obbligo di pagamento tracciato per tali spese sussiste solo se le prestazioni sono eseguite da strutture private non accreditate al SSN.

Da quest’anno sarà possibile detrarre al 19%  anche le spese sostenute dai contribuenti per l’iscrizione annuale e l’abbonamento di ragazzi di età compresa tra i 5 ed i 18 anni a: conservatori di musica; istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) legalmente riconosciute ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 508; scuole di musica iscritte nei registri regionali; cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica.

Le novità sui crediti d’imposta

Da quest’anno debutta il credito d’imposta riconosciuto per le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19.

Beneficiano del credito d’imposta in esame le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale munite di:

  • codice identificativo regionale ovvero, in mancanza,
  • identificate mediante autocertificazione in merito allo
    svolgimento dell’attività ricettiva di bed and breakfast.

Alle persone fisiche non esercenti attività economiche è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 50% delle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a mille euro per ciascuna unità immobiliare.

Si veda il nostro articolo, Bonus acqua potabile. Come compilare il 730 2022 senza perdere l’agevolazione.

Nella dichiarazione dei redditi potrà essere indicato anche il credito d’imposta per i giovani under 36 che acquistano la loro “prima casa“. In particolare, l’art.64 del D.L. 73/2021, ha previsto delle agevolazioni prima casa in favore degli under 36 con un Isee non superiore a 40.000 euro.

Rispetto alle agevolazioni prima casa ordinarie, il legislatore ha disposto:

  • l’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale e, in caso di acquisto soggetto ad IVA,
  • il riconoscimento di un credito d’imposta di ammontare pari al tributo corrisposto in relazione all’acquisto.

Quest’anno potrà essere in dichiarazione dei redditi anche il credito d’imposta 2022.