La manovra di bilancio 2020 (commi 679 e 680 Legge n. 160 del 2019) ha stabilito, che a decorrere dalle spese di cui all’art. 15 del TUIR, sostenute dal 1° gennaio 2020 (spese detraibili al 19% in dichiarazione dei redditi), ai fini della loro detraibilità è necessario che il pagamento avvenga con strumenti tracciabili.

Elenco spese detraibili con il requisito della tracciabilità

A titolo esemplificativo e non esaustivo, la regola della tracciabilità del pagamento è richiesta per le seguenti spese:

  • spese sanitarie
  • interessi per mutui ipotecari per acquisto immobili
  • spese per istruzione
  • spese funebri
  • spese per l’assistenza personale
  • spese per attività sportive per ragazzi
  • spese per intermediazione immobiliare
  • spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede
  • erogazioni liberali (solo quelle che danno diritto alla detrazione del 19%)
  • spese relative a beni soggetti a regime vincolistico
  • spese veterinarie
  • premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni
  • spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.

Possono, invece, continuarsi a pagare in contanti senza perdere il diritto alla detrazione:

  • i medicinali (anche omeopatici)
  • i dispositivi medici (occhiali da vista, apparecchio per aerosol; apparecchio per la misurazione del livello di glicemia nel sangue, ecc.)
  • le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Strumenti di pagamento tracciabili per la detrazione delle spese al 19%

Gli strumenti che assicurano la tracciabilità sono quelli elencati dal comma 679 della stessa legge di bilancio 2020 e si tratta di:

  • versamenti bancari o postali
  • carte di debito, di credito
  • carte prepagate (quindi ad esempio bancoposta, bancomat, postpay)
  • assegni bancari e circolari.

Ai fini della detraibilità, occorre conservare oltre al documento di spesa (ad esempio la fattura della prestazione sanitaria), anche la ricevuta di pagamento (copia bonifico, copia della ricevuta di pagamento avvenuta con il bancomat; copia dell’assegno; ecc.).

Tracciabilità per la detrazione delle spese al 19%: alcuni chiarimenti da considerare

A proposito del requisito della tracciabilità occorre anche tener presente alcuni chiarimenti emanati fino ad oggi dall’Agenzia delle Entrate, in risposta ad alcune istanze di interpello.

Ad esempio è stato detto (nella Risposta n. 230 del 2020) che il requisito della tracciabilità può essere considerato soddisfatto laddove il pagamento della spesa sia avvenuto

“con smartphone tramite l’app di un Istituto di moneta elettronica riconosciuto, collegato ai conti correnti bancari, che consente di individuare univocamente sia i soggetti che prelevano il denaro sia i destinatari dell’accredito, nel caso in cui dalle rilevazioni contabili e dalle transazioni dell’app sia possibile garantire i requisiti di tracciabilità e di identificazione dell’autore dell’operazione”.

Altro chiarimento da considerare è quello secondo cui il diritto alla detrazione non è perso laddove il titolare di una carta di credito, attivata su un conto corrente cointestato con la moglie a firme disgiunte, effettua con tale carta il pagamento delle spese detraibili riferite alla moglie stessa (Risposta n. 431 del 2020). Quindi, spesa della moglie pagata con la carta di credito del marito collegata però ad un conto corrente cointestato tra i due coniugi (la moglie può detrarre la spesa).

E’ salva anche la detrazione della spesa sanitaria pagata con il bancomat del figlio con fattura intestata a chi deve godere della detrazione stessa.

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