Non soddisfa il requisito della tranciabilità il sistema di pagamento sottostante al circuito di credito commerciale, e di conseguenza sono indetraibili gli oneri di cui all’art. 15 del TUIR se pagati tramite il predetto circuito. E la conclusione cui è giunta l’Agenzia delle Entrate nella Risposta n. 180/E dell’11 giugno 2020, in cui è affrontato il caso di un contribuente che paga le predette spese con il menzionato sistema di credito commerciale, ossia quel sistema che consente ai soggetti iscritti di fare compravendita di beni e servizi con lo strumento dello scambio multilaterale attraverso operazioni in compensazione (in pratica, i pagamenti e gli incassi sono sostituiti da un sistema di compensazione multilaterale dei debiti e dei crediti che sorgono a seguito delle diverse operazioni di acquisto e vendita tra i membri del circuito).

Cosa ha previsto la Legge di bilancio 2020

L’Amministrazione finanziaria ricorda in prima battuta che con la manovra di bilancio 2020 (commi 679 e 680 Legge n. 160 del 2019), il legislatore, ha stabilito che a partire dal 1° gennaio 2020 (ossia dalle spese sostenute dall’anno d’imposta 2020), per poter detrarre ai fini IRPEF gli oneri di cui all’art. 15 del TUIR è necessario che questi siano pagati con strumenti tracciabili.

Un elenco esemplificativo e non esaustivo degli oneri soggetti a tale nuova condizione è stato indicato nel dossier alla manovra stessa e comprende: spese sanitarie; interessi per mutui ipotecari per acquisto immobili; spese per istruzione; spese funebri; spese per l’assistenza personale; spese per attività sportive per ragazzi; spese per intermediazione immobiliare; spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede; erogazioni liberali (solo quelle che danno diritto alla detrazione del 19%); spese relative a beni soggetti a regime vincolistico;  spese veterinarie; premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni;  spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.

Escluse dal nuovo requisito della tracciabilità (quindi, il pagamento può anche farsi in contanti) restano, comunque, i medicinali (anche omeopatici); i dispositivi medici (occhiali da vista, apparecchio per aerosol; apparecchio per la misurazione del livello di glicemia nel sangue, ecc.); le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Quali sono gli strumenti di pagamento tracciabili?

È il comma 679 che individua quali sono gli strumenti che assicurano la tracciabilità ai fini della disposizione in commento. Nel dettaglio, si tratta del versamento bancario o postale ovvero di sistemi di pagamento previsti dall’ articolo 23 del D.lgs. n. 241 del 1997, il quale fa riferimento a carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ed “altri sistemi di pagamento”.

Secondo l’Amministrazione finanziaria la risposta al quesito dell’istante deve essere ricercata proprio in ciò che possa farsi rientrare nella locuzione “altri sistemi di pagamento”. Pertanto, traslando al caso di specie la stessa conclusione cui si è giunti nella Risoluzione n. 108/E del 3 dicembre 2014, in materia di erogazioni liberali ai partiti politici, in cui fu chiarito che per “altri mezzi di pagamento” devono intendersi quelli che “garantiscano la tracciabilità e l’identificazione del suo autore al fine di permettere efficaci controlli da parte dell’Amministrazione Finanziaria”, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che “il circuito di credito commerciale è un sistema attraverso cui avviene lo scambio di beni e servizi che non utilizza nessuno dei sistemi di pagamento elencati nell’articolo 23 del d.lgs. n. 241 del 1997, quali carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari, né può essere considerato un altro sistema di pagamento che garantisca la tracciabilità e l’identificazione del suo autore al fine di permettere efficaci controlli da parte dell’Amministrazione Finanziaria”.