La spesa per l’acquisto di tamponi, test rapidi o molecolari e attrezzature per la DAD, quando sostenuta da un genitore separato o divorziato, rientra tra gli obblighi di mantenimento?

Il quesito di un utente:

Buongiorno,

partendo dal presupposto che siamo in una situazione pandemica che ha fatto si che la pandemia sia purtroppo più “ordinaria” di una classica influenza, mi trovo a ricevere la richiesta di corrispondere € 8 (quota 50%) per due tamponi che mia figlia ha dovuto fare perché imposti dall’attuale sistema in conseguenza della presenza di compagni di scuola positivi.

Mi sembra che in questo momento storico la pandemia sia diventata qualcosa di ordinario più che straordinaria ed anche in considerazione del fatto che stiamo parlando di una spesa esigua vorrei sapere perché non possa rientrare nel gruppo delle spese ordinarie e quindi rientranti nel mantenimento.

Mantenimento figli genitori divorziati: quali spese sono escluse

Prima di rispondere al quesito del nostro lettore, dobbiamo partire facendo una premessa.

Il termine “mantenimento”, nel diritto di famiglia, comprendere tutti i bisogni della famiglia, non sono quelli fondamentali (come il vitto e il vestiario), ma anche quelli che riguardano la vita relazionale dei membri del nucleo familiare, figli compresi, che tengano conto del contesto sociale dove solitamente si vive.

In particolare, in caso di figli minori, il mantenimento non è visto come il mero utilizzo del denaro per il soddisfacimento dei loro bisogni, ma anche come una complessa attività di educazione e presenza costante, per garantire il loro sviluppo psico-fisico.

La Giurisprudenza, negli anni, si è espressa più volte nel definire – materialmente e indicativamente – le spese da considerare nel calcolo dell’assegno di mantenimento. A tal proposito, infatti, ha distinto le spese “ordinarie” da quelle “straordinarie”, escludendo queste ultime dal mantenimento spettante al genitore collocatario (ovvero quello con cui vanno a vivere i figli dopo il divorzio).

Spese ordinarie e spese straordinarie: come distinguerle nel calcolo del mantenimento in caso di divorzio

La prima definizione precisa è stata data dalla sentenza n. 9372/2012. Come specificato dal giudice, le spese straordinarie sono “quelle che per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita dei figli”.

Il concetto è stato poi ribadito dalla sentenza n. 15995/2019 del Tribunale di Roma, dove viene specificato che: “Devono qualificarsi come spese straordinarie le spese concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita del figlio minore”. Tra queste anche le spese che servono per soddisfare esigenze “episodiche, saltuarie ed imprevedibili e quelle concernenti eventi ordinari”. In entrambi i casi, si legge nella sentenza, si tratta di erogazioni esclusi dal mantenimento.

Al contrario, è stato poi aggiunto: “Rientrano, viceversa, nelle spese ordinarie – e dunque nell’assegno di mantenimento – tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni”. Di questa categoria fanno parte i soldi spesi per:

  • vitto;
  • abbigliamento;
  • materiale scolastico di cancelleria e mensa;
  • spese di trasporto urbano;
  • uscite didattiche organizzate dalla scuola;
  • spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l’acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana.

Spesa per acquisto tamponi e strumenti DAD: rientra nel mantenimento?

Il dubbio che le spese per l’acquisto di tamponi e strumenti destinati alla DAD possano considerarsi “ordinarie” è, allo stato attuale delle cose, lecito. Con il prolungarsi dello stato di emergenza, infatti, la pandemia è passata dall’essere un evento straordinario a diventare un problema di vita quotidiana.

Trattandosi però di una situazione senza precedenti, non ci sono molte pronunce giurisprudenziali al riguardo. Il Covid, il ricorso alla DAD e l’acquisto di tamponi rapidi, pertanto, sono ancora da considerarsi eventi eccezionali. Conseguenti, quindi, ad una situazione “straordinaria”.

La conclusione, al momento e salvo cambiamenti, è che quindi si tratta di spese che non rientrano tra quelle comprese nel mantenimento.

Se, tuttavia, il genitore che ha sostenuto tali esborsi vuole è intenzionato a chiedere aiuto all’ex coniuge può farlo. In questo caso, se non si è in grado di mettersi d’accordo e trovare una soluzione “informale” (senza cioè coinvolgere i legali), l’alternativa è quella di rivolgersi al proprio avvocato per dimostrare l’indifferibilità delle spese affrontate. Una volta accertato  che si tratta di spese imprevedibili e imponderabili, il passo successivo è quello di dimostrare l’impossibilità di fronteggiare le stesse. Fatto questo, si potrà chiedere un contributo extra per le spese che il contributo ordinario di mantenimento non è stato in grado di coprire.