Anche la sostituzione di zanzariere rientra tra le spese ammesse a godere dell’ecobonus (detrazione 50%) o del superbonus 110% se l’intervento è realizzato congiuntamente ad uno o più dei c.d. lavori trainanti. Parliamo più propriamente di bonus zanzariera (con possibilità per le spese 2020 e 2021 di optare per lo sconto in fattura o cessione del credito..

Tuttavia, al fine di godere del beneficio fiscale è necessario che le zanzariere rispettino determinati requisiti. Vediamo quali.

Bonus zanzariere: in quali casi si può avere

Al fine di godere del bonus zanzariere è necessario che queste ultime abbiano i requisiti per essere definite come “schermature solari”. Devono, quindi:

  • essere applicate a protezione di una superficie vetrata (finestre)
  • devono possedere un valore del fattore di trasmissione solare totale accoppiato al tipo di vetro della superficie vetrata protetta inferiore o uguale a 0,35 valutato con riferimento al vetro tipo C secondo la norma UNI EN 14501.

Inoltre, devono essere:

  • applicate in modo solidale con l’involucro edilizio e non liberamente montabili/smontabili dall’utente
  • installate all’interno o all’esterno della superficie vetrata;
  • mobili
  • orientate da EST a OVEST passando per SUD (sono pertanto esclusi NORD, NORD-EST e NORD-OVEST).

Spese ammesse alla detrazione per zanzariere

Le spese ammesse al bonus zanzariere sono:

  • fornitura e la posa in opera
  • eventuale smontaggio e dismissione di analoghi sistemi preesistenti
  • fornitura e messa in opera di meccanismi automatici di regolazione e controllo
  • prestazioni professionali (produzione della documentazione tecnica necessaria, direzione dei lavori etc.);
  • opere provvisionali e accessorie.

Ricordiamo, infine, che ai fini del beneficio è necessario che il pagamento della spesa sia fatto con bonifico parlante e che entro 90 giorni dalla fine dei lavori o dal collaudo occorre inviare all’ENEA la scheda descrittiva dell’intervento.

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