Tra gli interventi c.d. “trainanti” che danno diritto al superbonus 110% di cui al decreto Rilancio (art. 19) vi rientra anche la sostituzione della caldaia. Ma vediamo quando ed a quali condizioni.

Il super bonus 110% si concretizza in una detrazione fiscale (beneficiabile in 5 quote annuali di pari importo con possibilità di opzione per la cessione del credito o dello sconto in fattura) per spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per le seguenti tipologie di interventi definiti “trainanti”:

  • isolamento termico (c.d. cappotto) delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o dell’unità immobiliare sita all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • interventi antisismici di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 (cd. sismabonus).

Possono farsi rientrare nel superbonus altresì: a) gli interventi di efficientamento energetico rientranti nell’ecobonus nei limiti di spesa previsti per il tipo di lavori; b) l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici; c) l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica sugli edifici; d) l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari.

Queste categorie di interventi sono definiti “trainati” poiché danno diritto al beneficio del 110% solo se realizzati congiuntamente ad uno o più dei lavori “trainanti”.

Quando la caldaia è installata con il cappotto termico

Come appena anticipato, possono rientrare nel superbonus 110% anche gli interventi di riqualificazione che danno diritto all’ecobonus (intervento trainato) purché fatti congiuntamente ad uno o più dei lavori trainati.

La sostituzione caldaia con una a condensazione con classe energetica A, è uno degli interventi che rientrano nell’ecobonus (detrazione fiscale del 65%) che pertanto se realizzato ad esempio congiuntamente al rifacimento del cappotto termico, può farsi rientrare nella detrazione 110%.

Si ricorda che ai fini del beneficio l’intervento congiunto deve portare al miglioramento di almeno due classi energetiche.

L’installazione della sola caldaia in condominio

Tra gli interventi “trainanti”, come detto in premessa, vi rientrano anche quelli effettuati sulle parti comuni degli edifici, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati destinati al riscaldamento, al raffrescamento nel caso che si installino pompe di calore reversibili e alla produzione di acqua calda sanitaria, dotati di:

  • generatori di calore a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013;
  • generatori a pompe di calore, ad alta efficienza, anche con sonde geotermiche;
  • apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;
  • sistemi di microcogenerazione, che conducano a un risparmio di energia primaria (PES), come definito all’allegato III del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011, pari almeno al 20%;
  • collettori solari.

Il beneficio è calcolato su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:

  • euro 20.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari;
  • euro 15.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliare.

In questo caso la detrazione va ripartita tra i condomini in base alla quota di partecipazione.

Ne consegue che:

  • se la sostituzione della caldaia è centralizzata, questa può rientrare nel superbonus 110% e lo sgravio fiscale è ripartito tra i condomini;
  • se la sostituzione della caldaia non è centralizzata ma riguarda la singola unità immobiliare facente parte del condominio, allora la spesa potrà farsi rientrare nel superbonus 110% solo se l’intervento è realizzato congiuntamente ad uno degli interventi trainanti fatti sul condominio (ad esempio il cappotto termico).

L’installazione della sola caldaia sull’abitazione unifamiliare o plurifamiliare

Il Superbonus spetta (come lavoro “trainante”) anche per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno.

Si tratta della stessa tipologia di interventi illustrata per il condominio, con la differenza che in tal caso l’intervento è considerato trainante anche se fatto sulla singola unità immobiliare (e non, quindi, centralizzato come in condominio) e che il limite di spesa massimo previsto è fissato a 30.000 euro per singola unità immobiliare.

Ne deriva che, se ad esempio, il proprietario di una villetta decide di sostituire la caldaia dell’unità immobiliare (intervento “trainante”) e contestualmente anche gli infissi (intervento “trainato”), questi potrà godere del superbonus 110% su entrambi i lavori, fermo restando che ne deve derivare il miglioramento di almeno due classi energetiche.