Dal 1 al 31 agosto i termini processuali subiranno la sospensione feriale. Tale sospensione trova applicazione, tra l’altro, anche nel contenzioso tributario e si estende anche alla fase di reclamo o mediazione.

La normativa che regola la sospensione feriale dei termini, infatti, prevede l’improcedibilità del ricorso fino alla scadenza del termine di 90 giorni dalla data di notifica entro il quale deve essere conclusa la procedura, ma dispone altresì che alla scadenza sia applicata la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale compreso tra il 1 e il 31 agosto così come specificato dal’articolo 17-bis, comma 2 del Decreto legislativo numero 546 del 1992.