Il decreto Rilancio, con l’art. 135 ha inserito il nuovo comma 1-bis all’art. 62 del Cura Italia. Quest’ultimo, si ricorda, ha sospeso gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale in scadenza dall’8 marzo al 31 maggio 2020. Al tempo stesso ha stabilito che gli adempimenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.

Con l’aggiunta del nuovo comma 1-bis al menzionato art.

62, si è estesa la sospensione anche alle sanzioni di cui all’art. 16 TU (DPR n. 115 del 2002) il quale detta il regime sanzionatorio previsto per l’omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato, prevedendo l’iscrizione a ruolo dell’importo dovuto maggiorato degli interessi per il mancato tempestivo pagamento e una sanzione dal 100% al 200% della maggiore imposta dovuta.

Quali termini sono sospesi?

Come si evince dalla relazione illustrativa al decreto Rilancio, dunque, con la misura sospensiva in esame, al fine di sostenere i contribuenti in questo periodo di crisi economica legata all’epidemia Covid-19, si è venuta a sospendere “l’applicazione di sanzioni per l’omesso pagamento del contributo nel periodo considerato, contestualmente sospendendo il procedimento disciplinato dall’art. 248 del citato TU, che demanda all’ufficio giudiziario la notifica alla parte l’invito al pagamento”.

Ai sensi di quest’ultimo articolo, si rammenta che, in caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo, si prevede che entro 30 giorni dal deposito dell’atto cui si collega il pagamento o l’integrazione del contributo, l’ufficio notifica alla parte, l’invito al pagamento dell’importo dovuto, quale risulta dal raffronto tra il valore della causa ed il corrispondente scaglione dell’articolo 13, con espressa avvertenza che si procederà ad iscrizione a ruolo, con addebito degli interessi al saggio legale, in caso di mancato pagamento entro un mese.

Con la misura contenuta nel decreto Rilancio, sono stati sospesi, se ricadenti nel periodo 8 marzo 2020 – 31 maggio 2020, quindi, il decorso del termine dei 30 giorni ed il decorso degli interessi legali e delle sanzioni da irrogare.