Prorogata di 2 mesi, (dal 30 aprile 2021 fino al 30 giugno 2021), la sospensione delle attività dell’Agente della Riscossione, tra cui il pignoramento stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.

A stabilirlo è una norma ad hoc contenuta nel decreto “Sostegni bis”, varato dal Consiglio dei Ministri il 20 maggio 2021, e contenente nuove misure urgenti connesse all’emergenza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.

La proroga, ad ogni modo, riguarda tutti i versamenti derivanti dalle cartelle di pagamento, dagli avvisi di addebito e dagli avvisi di accertamento esecutivi affidati all’Agente della riscossione, nonché l’invio di nuove cartelle e la possibilità per l’Agenzia di avviare procedure cautelari o esecutive di riscossione, come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti. A ricordarlo è anche il Comunicato stampa del 21 maggio 2021 dell’Agenzia Entrate Riscossione.

Sospensione pignoramento stipendi: le proroghe, dal decreto Rilancio al decreto Sostegni bis

A fronte dell’emergenza Covid-19, con l’art. 152 del decreto Rilancio, il legislatore sospendeva dal 2 marzo 2020 e fino al 31 agosto 2020 la possibilità di effettuare pignoramenti presso terzi da parte dell’Agente di riscossione del salario, e di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.

Il termine di sospensione del pignoramento è stato oggetto di successive proroghe, in considerazione del perdurare dell’emergenza Covid-19. In dettaglio:

  • il termine fu prorogato dal 31 agosto 2020 al 15 ottobre 2020 (art. 99 del decreto-legge n. 104 del 2020)
  • successivamente è intervenuta la proroga dal 15 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020 (art. 1-bis, decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125, comma 2)
  • l’art. 1 del decreto legge n. 3 del 2021 ha spostato il termine dal 31 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021
  • il decreto Milleproroghe ha spostato la sospensione al 28 febbraio 2021
  • dal 28 febbraio 2021 si è slittati al 30 aprile 2021 (decreto Sostegni).

Ora il decreto Sostegni bis fissa l’ulteriore proroga dal 30 aprile 2021 al 30 giugno 2021.

Pertanto, il datore di lavoro, nel periodo di sospensione (2 marzo 2020 – 30 giugno 2021), non deve effettuare le relative trattenute (di pignoramento) che riprenderanno, salvo l’eventuale pagamento del debito, a decorrere dal 1° luglio 2021.

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