Brutte notizie per lavoratori autonomi e professionisti. Infatti nel D.L. Ristori convertito in legge non vi è alcuna proroga della possibilità di accedere al fondo sospensione mutui 1° casa. Difatti, le partite Iva tornano ad essere escluse dal fondo dal 18 dicembre in avanti.

 

Questa non è l’unica mancata proroga; infatti, sarà nuovamente richiesto l’Isee, prima di accedere al fondo; saranno ammissibili solo i mutui di importo massimo fino a 250mila euro. Provvisoriamente tale limite era stato innalzato a 400.00 euro.

Il Fondo Gasparrini

 

La Legge 244/2007 ha istituito un Fondo per la sospensione dei mutui 1° casa. Il riferimento è al c.d  Fondo Gasparrini.

 

Grazie al fondo, i titolari di mutuo prima casa di richiedere la sospensione del pagamento delle rate al verificarsi di determinate condizioni.

 

Naturalmente il riferimento è a condizioni che incidono negativamente sul reddito complessivo del nucleo familiare.

 

Per poter accedere ai benefici del fondo, è indispensabile trovarsi in una delle seguenti situazioni (Fonte portale Consap):

 

  • perdita del rapporto di lavoro subordinatosia a tempo determinato che a tempo indeterminato – (ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa), con permanenza dello stato di disoccupazione al momento di presentazione della domanda.
  • perdita dei rapporti di lavoro parasubordinato (di cui all’articolo 409, numero 3 del codice di procedura civile), da parte dell’intestatario o di uno dei cointestatari del contratto di mutuo, con permanenza dello stato di disoccupazione al momento di presentazione della domanda.
  • morte del mutuatario
  • riconoscimento di handicap grave ovvero di invalidità civile non inferiore all’80 per cento dell’intestatario o di uno dei cointestatari del contratto di mutuo.
  • sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, con attualità dello stato di sospensione
  • riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, corrispondente ad una riduzione almeno pari al 20% dell’orario complessivo, con attualità dello stato di riduzione dell’orario di lavoro

 

La sospensione può essere chiesta per non più di due volte e per un periodo massimo di diciotto mesi nel corso dell’esecuzione del contratto.

In tal caso, la durata del contratto di mutuo e delle garanzie relative viene prorogata di un periodo eguale alla durata della sospensione.

Sospensione mutuo partite Iva: niente proroga per lavoratori autonomi e professionisti

Fino al 17 dicembre hanno potuto accedere al fondo anche i lavoratori autonomi, i professionisti e le cooperative edilizie (art.54 del D.L 18/2020, Cura Italia).

 

Tali soggetti hanno avuto accesso al fondo alle seguenti condizioni.

 

Nei casi di lavoratori autonomi e liberi professionisti con una riduzione media giornaliera del proprio fatturato rispetto al periodo di riferimento, registrato in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, superiore al 33% del fatturato medio giornaliero dell’ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus

In fase di conversione in Legge del D.L. 137/2020, D.L. Ristori, si attendeva una proroga della misura per le partite iva. Considerato anche il protrarsi dell’emergenza economica-sanitaria da covid-19.

 

Tuttavia tale proroga non è arrivata.

 

Difatti, dopo il 17 dicembre le partite iva non possono più accedere al Fondo sospensione mutui 1° casa.

Ulteriori mancata proroghe

Oltre a quanto visto per lavoratoti autonomi e professionisti, vengono meno altre deroghe rispetto alle regole generali di funzionamento del fondo.

 

Infatti:

 

  • sarà nuovamente richiesto l’Isee, prima di accedere al fondo;
  • saranno ammissibili al Fondo solo i mutui di importo massimo fino a 250mila euro  (il limite era stato temporaneamente innalzato a 400mila euro).

 

Ancora come da nota ufficiale Consap,  i mutui già ammessi alla garanzia del Fondo «prima casa» non potranno accedere alla sospensione del pagamento delle rate.

 

Inoltre,  non sarà possibile richiedere la sospensione per i mutui che abbiano già fruito di 18 mesi di sospensione o di due periodi di sospensione. Anche nel caso in cui sia ripreso, da almeno tre mesi, il regolare pagamento delle rate.

 

Dunque, vengono meno tutte le deroghe che sono state operative fino al 17 dicembre.

Cosa è stato prorogato?

 

Fino al 31 dicembre 2021 (rispetto al previgente termine del 31 dicembre 2020, art.12 D.L. 23/2020, D.L. liquidità), a fronte delle domande di sospensione dei mutui pervenute alla banca a partire dal 28 marzo 2020, l’istituto di credito è tenuto ad avviare automaticamente la sospensione dalla prima rata in scadenza successiva alla data di presentazione della domanda.

 

Solo verificando la completezza e la regolarità formale della stessa domanda.

 

Consap, ricevuta dalla banca la domanda di sospensione, accerta la sussistenza dei presupposti e comunica alla banca, entro venti giorni, l’esito dell’istruttoria. Decorso inutilmente tale termine, la domanda si ritiene comunque accolta.

 

Sempre il D.L. Liquidità aveva stabilito che fino al 9 gennaio 2021  i benefici del Fondo sono applicabili anche ai mutui in ammortamento da meno di un anno. In deroga alla disciplina generale del Fondo medesimo.

 

Il D.L. Ristori convertito in legge (si attende la pubblicazione In Gazzetta Ufficiale), proroga il sopra citato termine, stabilendo che

 

dal 9 aprile 2020 per ventiquattro mesi l’accesso ai benefici del Fondo è ammesso anche nell’ipotesi di mutui in ammortamento da meno di un anno.