Lo sospensione dei mutui e dei prestiti in favore di imprese e autonomi è stata prorogata al 31 dicembre 2021 da parte del decreto Sostegni-bis. La norma non dispone nulla di preciso in merito ad un’eventuale segnalazione quale cattivi pagatori per coloro che aderiscono alla sospensione. A tal fine, una risposta è arrivata nel corso di un’interrogazione parlamentare.

La sospensione dei mutui e dei prestiti

Il D.L. 73/2021, all’art.16, ha prorogato al 31 dicembre 2021 la sospensione dei mutui e dei prestiti in favore di imprese e autonomi.

 La proroga copre la sola quota capitale.

Nello specifico, la sospensione riguarda: mutui, finanziamenti a rimborso rateale, prestiti non rateali, linee di credito, leasing ecc. Beneficiarie della moratoria sono le Micro, Piccole e Medie imprese, MPMI, le cui esposizioni debitorie non siano classificate come esposizioni creditizie deteriorate, alla data di pubblicazione del decreto Cura Italia (ha disposto per prima la sospensione). Anche professionisti e lavoratori autonomi beneficiano della sospensione.

Per beneficiare della sospensione dei mutui e dei prestiti, era necessario inviare apposita istanza al proprio istituto di credito entro il 15 giugno scorso.

Con la La legge di bilancio 2021 (L. n. 178/2020, art.1, co. 213) l’operatività della moratoria è stata estesa: alle persone fisiche esercenti le attività di cui al codice Ateco 2007- Sezione K “Attività finanziarie e assicurative” e le società di agenti in attività finanziaria, alle società di mediazione creditizia, nonché le società che svolgono le attività contrassegnate dal codice ATECO 66.21.00, ovvero le attività di periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni.

Chi beneficia della sospensione è considerato cattivo pagatore?

Nel corso di un’interrogazione parlamentare, la Banca d’Italia indirettamente, ha avuto modo di chiarire che la sospensione dei mutui e dei prestiti non incide sulle valutazioni che ciascun intermediario, in conformità delle procedure interne adottate, dovesse ritenere di formulare sul merito di credito dei debitori che si sono avvalsi della proroga.

Tuttavia, con riferimento, alle informazioni trasmesse dagli intermediari alla Centrale dei Rischi (CRIF), è stato chiarito che:

  • non vanno segnalati ritardi nei pagamenti per coloro che beneficiano della moratoria, in quanto le rate sono sospese;
  • il soggetto finanziato che ha richiesto la proroga non può essere classificato a sofferenza per tutto il periodo di efficacia del beneficio concesso.

Il cliente di una banca può presentare un esposto in Banca d’Italia per segnalare comportamenti che ritiene irregolari o scorretti da parte della banca.

Dunque, l’adesione alla proroga della sospensione dei mutui disposta dal decreto Sostegni-bis, non comporta segnalazione in centrale rischi quale cattivo pagatore.