Se sei riceve una cartella esattoriale che si ritiene di non dover pagare, è possibile chiedere la sua sospensione rivolgendosi direttamente all’Agenzia delle entrate-Riscossione, Ex Equitalia.

Ecco quanto è possibile richiedere la sospensione legale della riscossione e quando invece è preclusa.

La sospensione legale della riscossione

La possibilità di richiedere la sospensione della cartella esattoriale è stata disposta dalla Legge di stabilità 2013.

Difatti, a fianco all’autotutela tributaria ( art.2-quater d.L. 564/1994), è stata prevista un’autotutela specifica nei rapporti con l’Agente della riscossione, ex Equitalia.

La Legge n. 228/2012 ammette la  possibilità  chiedere la sospensione legale della riscossione degli importi indicati in una cartella o in ogni altro atto notificato dall’ Agenzia delle entrate-Riscossione. Tale possibilità è riconosciuta se le somme richieste dall’ente creditore sono state interessate da:

  • pagamento effettuato prima della formazione del ruolo;
  • provvedimento di sgravio (cancellazione del debito) emesso dall’ente creditore (ad esempio Agenzia delle entrate);
  • prescrizione o decadenza intervenute prima della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo;
  • sospensione amministrativa (dell’ente creditore) o giudiziale;
  • sentenza che annulla in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore, emessa in un giudizio al quale l’Agenzia delle entrate-Riscossione non ha preso parte.

La domanda va presentata  una sola volta per lo stesso debito -a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla notifica della cartella o altro atto della riscossione riferito alle somme interessate.

Le dichiarazioni presentate oltre il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella di pagamento o di un altro atto della riscossione e, quindi, oltre il termine fissato dalla legge a pena di decadenza, sono comunque acquisite dall’Agente della riscossione, ma non potranno produrre gli effetti sospensivi previsti dall’articolo 1, comma 538, della legge 24 dicembre 2012, n.22

Gli atti esclusi dalla richiesta di sospensione

La richiesta di sospensione non può riguardare  gli atti  non notificati dall’Agente della riscossione quali gli  avvisi di accertamento dell’Agenzia delle entrate o gli avvisi di addebito dell’INPS.

Difatti valgono le stesse indicazioni di esclusione per i solleciti di pagamento inviati dall’Agente della riscossione mediante posta ordinaria. Per le somme vantate dall’Agenzia delle entrate e riportate negli avvisi di accertamento è sempre percorribile la via dell’autotutela. In merito agli accertamenti esecutivi:

  • gli stessi oramai non prevedono più la fase della formazione del ruolo ma
  • trascorsi 60 gg dalla loro notifica conseguono la piena esecutività.

Per tali atti dunque non ricevo più la cartella ma un semplice avviso dell’Agente della riscossione. Avviso con il quale viene comunicato l’incarico alla riscossione per le somme riportare nell’avviso esecutivo.

La procedura per richiudere la sospensione della cartella

Con il modello SL1, è possibile richiedere la sospensione della cartella; difatti, il modello va presentato, in via telematica sul portale dell’Agenzia delle entrate-Riscossione o anche in forma cartacea. presso uno degli sportelli fisici presenti sul territorio nazionale.

Quali documenti vanno allegati alla domanda? 

Alla richiesta vanno allegati:

  • copia di un documento di riconoscimento;
  • la documentazione in possesso a supporto della domanda, come ad esempio la ricevuta che attesta  il pagamento già avvenuto; il provvedimento di sgravio o la sentenza  favorevole.

Nel caso in cui si presenti una documentazione falsa, ferma restando la responsabilità penale, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell’ammontare delle somme dovute, con un importo minimo di 258 euro (art.1 – comma 541, legge n. 228/2012).

Detto ciò, ricevuta la domanda, l’Agente della riscossione chiede apposita verifica  all’ente creditore. quest’ultimo è tenuto a fornire un riscontro entro  entro i successivi 220 giorni. Nel frattempo la riscossione è sospesa.

Il decorso dei 220 giorni

In caso di mancato invio, da parte dell’ente creditore, della comunicazione prevista dal comma 539 e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto e quest’ultimo e’ considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell’ente creditore i corrispondenti importi. L’annullamento non opera in presenza di motivi diversi da quelli elencati al comma 538 ovvero nei casi di sospensione giudiziale o amministrativa o di sentenza non definitiva di annullamento del credito (1). Si veda il comma della Legge 228/2012.

in termini pratici, se entro 220 giorni dalla presentazione della domanda, il contribuente non riceve alcun riscontro, il debito non è più  dovuto. Tale previsione di favore riguarda solo i casi di : pagamento già effettuato prima della formazione del ruolo; sgravio, prescrizione e decadenza.