Il comma 2 art. 56 del decreto Cura Italia (decreto-legge n. 18 del 2020 come convertito in Legge n. 27 del 2020), a fronte dell’emergenza Covid-19, ha previsto una moratoria, fino al 30 settembre 2020, in relazione a diverse tipologie di esposizioni debitorie nei confronti di soggetti autorizzati alla concessione di credito in Italia. Tra queste vi rientra anche la proroga al 30 settembre 2020 dei pagamenti , con scadenza antecedente a questa data, delle rate o canoni di leasing relativi a mutui e altri finanziamenti con rimborso rateale, ivi compresi quelli perfezionati mediante il rilascio di cambiali agrarie.

Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato ed è nella facoltà delle imprese richiedere la sospensione del solo rimborso in conto capitale. Il beneficio è concesso previa dichiarazione al soggetto creditore (società di leasing) cui occorre corredare un’autocertificazione dell’impresa che attesti la mancanza improvvisa di liquidita a seguito dell’emergenza in atto. Ammesse al beneficio sono le PMI salvo quelle che presentino un’esposizione debitoria deteriorata. Si ricorda che, ai sensi della Raccomandazione della Commissione Europea del 16 maggio 2003, si intendono PMI le imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. All’interno della categoria delle PMI, è definita “piccola impresa” quella che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro; la “microimpresa” è quella, invece, che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.

Gli effetti sul bilancio

La sospensione delle rate del leasing porta con se inevitabili conseguenze sul bilancio d’esercizio. Il primo effetto è che la sospensione delle rate, determinerà uno slittamento del piano di ammortamento e della data del riscatto.

Durante la sospensione non ci sarà alcuna rilevazione contabile dei canoni anche se il bene oggetto del leasing continua ad essere utilizzato dal locatario. Il problema della moratoria applicata al leasing è affrontata al paragrafo A.7 Appendice A del Principio contabile OIC 19, dove testualmente si legge che “Un accordo tra il debitore e il creditore che preveda la sospensione per un determinato periodo nel pagamento della quota capitale implicita nei canoni di leasing finanziario, comporta una modifica nella tempistica originaria dei pagamenti del debito alla scadenza e il consequenziale prolungamento della durata del contratto. A fronte della sospensione in esame, si effettua una nuova rimodulazione dell’imputazione a conto economico dei canoni di leasing residui posticipati al termine del periodo di sospensione e dell’eventuale risconto iscritto a fronte del maxicanone pattuito. La rimodulazione del maxicanone è effettuata in base al principio di competenza pro-rata temporis considerando la maggior durata del contratto. L’eventuale plusvalenza residua derivante da un’operazione di compravendita con locazione finanziaria (c.d. sale and lease back) è rideterminata per competenza in funzione della nuova durata del contratto di leasing”.