Il decreto legge “Riscossione” ha prorogato al 31 dicembre 2020 la sospensione dell’attività di riscossione. Fino a tale data l’ex Equitalia non può notificare nuove cartelle, avvisi di pagamento nonchè avvisi di accertamento esecutivi. La sospensione non riguarda solo la notifica delle cartelle ma anche i pagamenti con scadenza nel periodo 8 marzo-31 dicembre 2020. Tali pagamenti dovranno essere effettuati entro il 31 gennaio 2021.

 

Sono sospesi altresì i pignoramenti sugli stipendi e sulle pensioni attivati dall’Agente della riscossione. Fino al 31 dicembre 2021, il lavoratore riceverà lo stipendio per intero, senza subire alcuna trattenuta a titolo di pignoramento.

 

Sul nuovo D.L., l’Agenzia delle entrate-riscossione, ha pubblicato nuovi FAQ sulla sospensione delle cartelle esattoriali.

 

Ecco in chiaro le indicazioni date dall’Agente della riscossione.

La precedente sospensione dell’attività di riscossione: il D.L. Cura Italia

A prevedere la sospensione dell’attività di riscossione è stato il D.L. 18/2020, c.d. decreto Cura Italia. In considerazione dell’emergenza economica-sanitaria da covid-19.

 

In particolare, l’art.68, dispone che:

 

“con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonche’ dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122“.

Difatti, sono interessati dalla sospensione:

 

  • le cartelle di pagamento;
  • gli avvi si di pagamento Inps;
  • gli accertamenti esecutivi;
  • accertamenti esecutivi doganali;
  • le ingiunzioni fiscali degli enti territoriali.

 

La sospensione ha riguardato anche i piani di rateazione già in essere, art.19 DPR 602/1973.

 

Per le cartelle di pagamento in scadenza nel periodo di sospensione è ammessa anche la richiesta di una rateizzazione.

 

I pagamenti sospesi andavano effettuati entro il 30 giugno.

 

Inoltre, il Decreto, ha sospeso dall’8 marzo al 31 maggio 2020:

 

  • la notifica di nuove  cartelle (avvisi di accertamemto esecutivi, avvisi di pagamento INPS affidati per il recupero all’Agente della riscossione) nonchè
  • le azioni cautelari ed esecutive, come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti, per il recupero dei debiti scaduti prima dell’inizio della sospensione.

Il D.L. Rilancio e il D.L. Agosto

Dopo il decreto Cura Italia, il D.

L. 34/2020, decreto Rilancio, ha prorogato la sospensione dell’attività di riscossione dal 31 maggio al 31 agosto.

 

Difatti, vengono replicate le previsioni di cui al decreto Cura Italia prorogandone gli effetti fino al 31 agosto.

 

I pagamenti sospesi andavano effettuati entro il 30 settembre.

 

Tuttavia, rispetto alle sospensioni finora commentate, si segnalano due importanti novità, ossia:

 

  1. la proroga al 10 dicembre delle rate scadute nel 2020 del saldo e stralcio e della rottamazione della cartelle (rottamazione-ter);
  2. la sospensione, fino al 31 agosto, delle verifiche sulla presenza di cartelle non pagate nell’ambito dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni, ex art 48-bis DPR 602/1973.

Inoltre, per chi ha rateizzato i debiti derivante dalle cartelle esattoriali o che ha chiesto una rateazione entro il 31 agosto, la a decadenza della dilazione si verifica in caso di mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive, anziché le 5 ordinariamente previste.

 

Ancora, per coloro che erano stati ammessi alla rottamazione-ter e al saldo e stralcio ma sono decaduti per mancato, tardivo od omesso delle rate scadute nel 2019, viene riconosciuta la possibilità di rateizzare i debiti rottamati/stracciati non pagati.

 

Tra le novità si segnala anche la sospensione dal 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del Decreto Rilancio)e  fino al 31 agosto 2020 degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi aventi ad oggetto stipendi e pensioni e altre indennità assimilate, effettuati dall’Agente della riscossione prima dell’entrata in vigore del decreto.

 

Il lavoratore/penionato ha ricevutolo stipendio/pensione per intero, senza subire alcuna trattenuta a titolo di pignoramento.

 

Con il D.L. 104/2020, decreto Agosto, i termini scadenti al 31 agosto vengono prorogati al 15 ottobre.

 

Le scadenze per la rottamazione-ter e il saldo e stralcio rimangono al 10 dicembre.

Il D.L. Riscossione: proroga sospensione della riscossione al 31 dicembre

 

Arriviamo al nuovo Decreto Legge n. 129/2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 260 del 20 ottobre 2020, recante “Disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale”.

 

Il nuovo decreto dispone differimento al 31 dicembre 2020 del termine di sospensione per la notifica e il pagamento delle cartelle. Precedentemente fissato al 15 ottobre 2020 dal “Decreto Agosto”.

 

Difatti, i contribuenti, dall’8 marzo fino al 31 dicembre 2020, non devono effettuare alcun pagamento. Salvo quanto detto per la rottamazione-ter e il saldo e stralcio.

 

Proprio sul nuovo decreto l’Ex Equitalia ha rilasciato appositi FAQ sulla sospensione delle cartelle.

Sospensione cartelle esattoriali: Le FAQ dell’Agenzia delle entrate-riscossione

 

Il nuovo D.L. Riscossione riprende le previsioni dei precedenti decreti, prorogandone gli effetti al 31 dicembre 2021.

 

In primis, sono sospesi fino al 31 dicembre 2020 i versamenti di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione dall’8 marzo. I pagamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 31 gennaio 2021.

 

Dunque, se hai delle cartelle i cui  termini di pagamento scadono nel periodo 8 marzo- 31 dicembre 2020, puoi tranquillamente rimandare i versamenti al 31 gennaio 2021.

 

Ciò vale anche se hai dei piani di dilazione già in essere. In tale caso, la sospensione riguarda le rate che scadono nel periodo citato.

La sospensione riguarda anche notifiche e pignoramenti?

 

La risposta è affermativa.

 

Difatti, è stata estesa fino al 31 dicembre 2020 anche la sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione. Inoltre, sono ancora sospese le trattenute su stipendi e pensioni effettuate a titolo di pignoramento. Il riferimento è ai pignoramenti presso terzi effettuati dall’Agenzia della riscossione prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19/5/2020).

 

A livello temporale, viene estesa la misura di favore del D.l.Rilancio,  circa la decadenza dei piani di rateazione.

 

Infatti, per i piani di dilazione già in essere alla data dell’8 marzo 2020 e per le richieste di rateazione   presentate fino al 31 dicembre 2020, si decade  nel caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive. Invece delle cinque rate ordinariamente previste.

 

Rimarranno sospese fino al 31 dicembre 2020 anche le verifiche di inadempienza delle Pubbliche Amministrazioni , da effettuarsi prima di disporre pagamenti di importo superiore a cinquemila euro.

 

Infine, si segnale che nessuna modifica è prevista per le scadenze della rottamazione-ter e del saldo e stralcio.

 

Difatti, le scadenze per la rottamazione-ter e il saldo e stralcio rimangono ferme al 10 dicembre 2020.

La proroga dei termini di notifica delle cartelle: FAQ sospensione cartelle

 

E’ da segnalare anche una misura che creerà sicuramente un dibattito acceso tra i contribuenti e i vari addetti del settore fiscale.

 

Il riferimento è alla proroga dei termini di notifica delle cartelle.

 

Difatti ai fini della notifica delle cartelle esattoriali:

 

  • sono prorogati di un anno i termini in scadenza nel 2021;
  • di due anni quelli in scadenza nel 2020.

 

Ciò che è sicuro che accanto alle diverse misure di favore previste per il contribuente, Il Fisco se ne riserva una ta sulla proroga dei termini di notifica non di poco conto.