L’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha pubblicato nuove FAQ sulla sospensione della cartelle esattoriali prorogata dal decreto Sostegni-bis.

L’Agenzia conferma il rinvio dei pagamenti delle cartelle esattoriali al 31 luglio. I pagamenti, da effettuare in unica soluzione, saranno considerati tempestivi se effettuati entro il 2 agosto, in quanto la scadenza fissata dal decreto cade di sabato.

Chiarimenti specifici hanno interessato anche la rottamazione-ter e il saldo e stralcio. Le scadenze di pagamento di tali definizioni agevolate non sono state modificate dal decreto sostegni-bis ma dal precedente decreto Sostegni.

Ecco tutti i chiarimenti forniti dall’Agente della Riscossione, Ex Equitalia.

La sospensione dell’attività di riscossione delle cartelle esattoriali

Il D.L. 73/2021, decreto Sostegni-bis, ha sospeso l’attività di riscossione fino al  30 giugno 2021. Rispetto al precedente termine del 30 aprile fissato dal decreto Sostegni. Fino a tale data, l’Agente della riscossione, ex Equitalia, non può notificare nuove cartelle esattoriali, avvisi di accertamento esecutivi dell’agenzia delle entrate o avvisi si addebito Inps. Compresi gli agli atti di accertamento emessi dall’Agenzia delle dogane, nonché le ingiunzioni e gli atti di accertamento esecutivo emessi dagli enti territoriali.

Si deve trattare di atti affidati per il recupero all’Agente della riscossione.

La sospensione copre il periodo 8 marzo 2020 al 30 giugno 2021. Per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.

Fino alla stessa data, sono sospese le procedure esecutive e cautelari poste in essere dall’Agente della riscossione. Si pensi al fermo amministrativo alle ipoteche o al pignoramento, anche presso terzi.

Proprio sul pignoramento presso terzi:

  • sono sospesi fino al 30 giugno gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19/5/2020), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati;
  • le somme oggetto di pignoramento non sono, pertanto, sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore, anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione.

Dal 1° luglio, la sospensione perderà efficacia.

  Riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore. Dunque, la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’Agente della riscossione fino alla concorrenza del debito.

La sospensione dei pagamenti

Fino al 30 giugno sono sospesi anche i pagamenti di cartelle esattoriali  e altri atti della riscossione. La sospensione riguarda anche eventuali pagamenti rateizzati. Dunque se abbiamo rateizzato una cartella, sono sospesi anche le rate in scadenza tra l’8 marzo 2020 e il 30 giugno 2021.

Su tutti gli aspetti finora citati, l’Agenzia delle entrate, ha rilasciato nuove F.A.Q. in data 28 maggio.

Sospensione cartelle esattoriali: le FAQ dell’Agenzia delle entrate

I pagamenti sospesi devono essere effettuati in unica soluzione entro il 31 luglio prossimo.

A tal proposito, sarà considerato tempestivo il pagamento effettuato entro il 2 agosto, in quanto la scadenza fissata dal DL 73/2021 cade di sabato.

Sul pagamento in unica soluzione, c’è da chiarire che il mancato integrale pagamento degli importi sospesi non fa decadere l’eventuale rateazione in essere. Se l’inadempimento non va oltre precisi limiti. Infatti, il “Decreto Rilancio” ha esteso da 5 a 10 il numero massimo delle rate, anche non consecutive, che comportano la decadenza del piano di rateizzazione in caso di mancato pagamento. Inoltre, il “Decreto Ristori” ha esteso tale agevolazione a tutti i piani di rateizzazione che verranno concessi a fronte di istanze presentate fino al 31 dicembre 2021.

Dunque, possiamo anche non pagare tutte le rate sospese però dobbiamo mantenerci entro 10 rate insolute.

Conteggiando anche eventuali altre rate non pagate in precedenza, per lo stesso piano di rateazione. Attenzione anche alle rate con scadenza successiva al 30 giugno (fine del periodo di sospensione); tali rate mantengono l’originaria data di pagamento. Se non le paghiamo concorrono alla soglia delle 10 rate rientranti nel limite di tolleranza.

Nuove richieste di rateazione cartelle esattoriali

Per le cartelle di pagamento in scadenza nel periodo di sospensione, è possibile anche richiedere una rateizzazione. Al fine di evitare l’attivazione di procedure di recupero da parte di Agenzia delle entrate- Riscossione, è opportuno presentare la domanda entro il 31 luglio 2021.

Sulle nuove rateazioni, per le richieste di rateizzazione presentate a decorrere dal 30 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021: il “Decreto Ristori” prevede che la temporanea situazione di obiettiva difficoltà deve essere documentata tramite ISEE, ai fini della relativa concessione, solo nel caso in cui il debito complessivo oggetto di rateizzazione sia di importo superiore a 100 mila euro. In deroga alla soglia di 60 mila euro prevista dall’art. 19, comma 1 ultimo periodo, del DPR n. 602/1973.

Ottenuta la rateizzazione, con il pagamento della prima rata sia ha l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate. A condizione che;

  • non si sia ancora tenuto l’incanto con esito positivo o
  • non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero
  • il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Le rate della rottamazione-ter e del saldo e stralcio

Il D.L. Sostegni ha prorogato la scadenza del 1° marzo per pagare le rate scadute nel 2020, afferenti la rottamazione-ter e il saldo e stralcio.

Nello specifico, è prorogato:

  • al 31 luglio 2021, il termine di pagamento delle rate in scadenza nell’anno 2020 della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio”, precedentemente fissato al 1° marzo 2021 dal “Decreto Ristori” (DL n. 1372020)
  • al 30 novembre 2021, il termine di pagamento delle rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.

Su tale punto, l’Agente della riscossione ha chiarito che: possono fruire della proroga al 31 luglio solo coloro che avevano effettuato tempestivamente i pagamenti di tutte le rate in scadenza nell’anno 2019; possono fruire della proroga al 30 novembre solo coloro che effettueranno tempestivamente il pagamento entro il 31 luglio 2021, di tutte le rate in scadenza nell’anno 2020.

Attenzione, per le date citate si applicano i 5 giorni di tolleranza.  Dunque: i pagamenti in scadenza al 31 luglio 2021 potranno essere effettuati entro il 9 agosto 2021, quelli in scadenza al 30 novembre, entro il 6 dicembre.

Difatti, si applicano le disposizioni di cui al comma 14-bis art.3 del D.L. 119/2018.

Il blocco pagamenti P.A.

Infine, uno specifico chiarimento sulla sospensione delle cartelle esattoriali è stato fornito in merito al blocco pagamenti P.A.

A tal proposito si riporta il quesito posto all’Agenzia delle entrate-riscossione.

Devo ricevere il pagamento di una prestazione professionale da parte di una Pubblica Amministrazione ma ho una cartella di pagamento scaduta di importo superiore a 5 mila euro. La Pubblica Amministrazione farà le verifiche presso l’Agente della riscossione e bloccherà il pagamento?
No. Nel periodo di sospensione dall’8 marzo 2020 (*) al 30 giugno 2021 le Pubbliche Amministrazioni non devono verificare la presenza di debiti non ancora pagati all’Agente della riscossione (articolo 48-bis del DPR n. 602/1973). Le verifiche eventualmente già effettuate, anche prima dell’inizio della sospensione, che hanno fatto emergere una situazione di inadempienza ma per le quali l’Agente della riscossione non ha ancora notificato l’atto di pignoramento, sono prive di qualunque effetto e le Amministrazioni Pubbliche procedono al pagamento a favore del beneficiario.