Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato gli aggiornamenti delle risposte alle domande più frequenti (Faq) sulla sospensione delle cartelle esattoriali così come prorogata al 31 agosto dal decreto Sostegni-bis. Nuovi chiarimenti sono stati rilasciati anche in merito alle nuove scadenze della rottamazione-ter e del saldo e stralcio.

Lo stop alle cartelle esattoriali

Il D.L. 73/2021, decreto Sostegni-bis, ha prorogato al 31 agosto la sospensione delle cartelle esattoriali il cui ultime termine di sospensione era fissato al 30 giugno.

Come ribadito nelle nuove FAQ dell’Agenzia delle entrate-riscossione, per effetto della sospensione, fino al 31 agosto, c’è lo stop alla notifica di nuove cartelle esattoriali e di altri di riscossione nonché delle procedure di riscossione, cautelari ed esecutive, che non potranno essere iscritte o rese operative fino alla fine del periodo di sospensione.

Niente procedure esecutive e cautelari nel periodo di sospensione

Sono altresì sospesi fino al 31 agosto gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19/5/2020), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati; le somme oggetto di pignoramento non sono, pertanto, sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore; ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione.

Le nuove scadenze per la rottamazione-ter e il saldo e stralcio

In fase di conversione in legge del decreto Sostegni-bis, vedi Legge 106/2021, sono state riviste le scadenze della rottamazione-ter e del salo e stralcio.

Nello specifico, per i contribuenti in regola con il pagamento delle rate 2019, il mancato, insufficiente o tardivo versamento di quelle in scadenza per l’anno 2020 non determina la perdita dei benefici della Definizione agevolata, se le stesse verranno integralmente corrisposte entro il:

  • 31 luglio 2021, per la rata in scadenza il 28 febbraio 2020 della “Rottamazione-ter” e della “Definizione agevolata delle risorse UE” e a quella in scadenza il 31 marzo 2020 del “Saldo e stralcio” (sono previsti cinque giorni di tolleranza. Il pagamento dovrà, quindi, avvenire entro il 9 agosto 2021);
  • 31 agosto 2021, per la rata in scadenza il 31 maggio 2020 della “Rottamazione-ter” e della “Definizione agevolata delle risorse UE”;
  • 30 settembre 2021, per la rata in scadenza il 31 luglio 2020 della “Rottamazione-ter”, del “Saldo e stralcio” e della “Definizione agevolata delle risorse UE”;
  • 31 ottobre 2021, per la rata in scadenza il 30 novembre 2020 della “Rottamazione-ter” e della “Definizione agevolata delle risorse UE”.

Per il pagamento entro questo nuovo termine di scadenza sono ammessi i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n.

119 del 2018.