La sospensione delle cartelle esattoriali prevista dall’ultimo decreto Legge approvato dal Governo, si estende anche alle procedure esecutive e cautelari, comprese il fermo amministrativo. Dunque, fino alla data del 31 agosto, l’Agente della riscossione non potrà iscrivere nuovi fermi amministrativi.

Ma cosa succede ai fermi già iscritti? E’ possibile circolare con il veicolo sotttoposto a fermo amministrativo?

La sospensione delle cartelle esattoriali

In virtù delle previsioni di cui all’art.2 del d.L. 99/2021, l’attività di riscossione è sospesa fino al 31 agosto.

Nello specifico, l’Agente della riscossione, Ex Equitalia, fino al 31 agosto:

  • non può notificare nuove cartelle esattoriali o avviare procedure cautelari o esecutive di riscossione, come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti;
  • restano sospese, inoltre, le verifiche di inadempienza che le pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, ai sensi dell’art. 48 bis del DPR 602/1973, prima di disporre pagamenti di importo superiore a cinquemila euro.

Inoltre, la sospensione riguarda anche tutti i pagamenti in scadenza nel periodo dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021.

La sospensione si applica ai seguenti atti:

  • cartelle esattoriali emesse dagli agenti della riscossione;
  • avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate;
  • avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali;
  • atti di accertamento esecutivo emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
  • ingiunzioni di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali;
  • atti esecutivi emessi dagli enti locali ai sensi dell’art. 1, comma 792 , della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali.

I pagamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30 settembre in unica soluzione.

Effetti anche sui fermi amministrativi

In base a quanto detto finora, fino alla data del 31 agosto, l’Ex Equitalia non potrà iscrivere nuovi fermi amministrativi.

Il fermo amministrativo è l’atto con cui si dispone il blocco di uno o più veicoli intestati al debitore (fonte portale Agenzia delle entrate-riscossione).

Cosa succede se il fermo è già stato iscritto?

Se il fermo è stato già iscritto per una cartella già scaduta, anche nel periodo di sospensione, sarà possibile pagare integralmente il debito oggetto di fermo amministrativo, per ottenere la sua cancellazione. L’alternativa è quella di richiedere un piano di rateizzazione del debito. Pagando la prima rata, si ottiene la sospensione del fermo. In tal modo, sarà possibile circolare con il veicolo interessato.

Infatti, anche nel periodo si sospensione l’agente della riscossione tratterà le istanze di rateazione.