I fisco ha ripreso a notificare gli accertamenti e gli avvisi bonari sospesi per l’emergenza covid-19. In realtà il decreto rilancio ha bloccato la notifica per tutto il 2020, salvo i casi di indifferibili e di urgenza.

 

Si tratta di capire ora se negli atti inviati in questi giorni il Fisco debba specificare o meno quali sono le ragione che hanno portato all’emissione “anticipata” dell’atto.

La proroga dei termini di accertamento nel decreto Rilancio

Il D.L.

34/2020, c.d decreto Rilancio:

 

  • ha prorogato i termini decadenziali di emissione di determinati atti,
  • con scadenza  tra l’8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020.

 

La proroga riguarda gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione.

 

Ad ogni modo,  l’emissione degli atti citati deve avvenire entro il 31 dicembre 2020. Con notifica al contribuente da effettuare tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021.

 

Tale previsione opera in deroga allo Statuto del contribuente.

 

Infatti, tale statuto (Legge 212/2000), prevede che  i termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati.

 

L’elaborazione o l’emissione degli atti o delle comunicazioni è provata: anche dalla data di elaborazione risultante dai sistemi informativi dell’Agenzia delle entrate, compresi i sistemi di gestione documentale dell’Agenzia medesima.

 

Le previsioni in esame operano:

 

  • salvo casi di indifferibilità e urgenza, o
  • al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.

Gli atti interessati dalla sospensione

In linea generale, gli atti interessati dalla norma del decreto Rilancio sono:

 

  • avvisi di accertamento;
  • avvisi bonari;
  • gli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni (qualora non ricorrano i requisitiprevisti dall’articolo 151, comma 2, del Decreto;
  • atti di recupero dei crediti di imposta
  • avvisi di liquidazione;
  • gli avvisi di rettifica e liquidazione;
  • ecc.

 

Tali atti devono essere collegati ad imposte per i quali i termini di accertamento/decadenza scadono tra l’8 marzo ed il 31 dicembre 2020.

 

Per gli atti sospesi, non sono dovuti se previsti, nè gli intessessi per ritardato pagamento, nè gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo.

Per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notifica dell’atto stesso.

Se il Fisco ignora la norma

In questi giorni il Fisco ha ripreso a notificare avvisi di accertamento e avvisi bonari nonostante le previsioni del decreto Rilancio.

 

Tuttavia, tale possibilità è prevista dallo stesso decreto che ammette:

 

  • la consegna delle comunicazioni e la notifica degli atti,
  • nei casi di indifferibilità e urgenza.

 

Rientra in tale deroga anche il perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi emissione dell’atto qualora sia funzionale all’adempimento. Come nel caso della liquidazione d’ufficio dell’imposta da versare per la registrazione degli atti giudiziari(Fonte circolare, Agenzia delle entrate, n° 25/e 2020).

 

L’eventuale indifferibilità o urgenza dell’attività di accertamento non può che essere oggetto di una valutazione da farsi da parte dell’Ufficio caso per caso, in ragione delle specificità della stessa (Circolare 11/e 2020).

 

Difatti gli atti emessi in questi giorni soni da considerarsi validi se l’Ufficio prova l’Indifferibilità o l’urgenza. Anche se non espressamente indicata nell’atto.

Gli atti che non scadono nel 2020

Per gli atti che sono riferiti ad imposte i cui termini decadenziali non scadono entro il 31 dicembre 2020:

 

  • gli uffici possono  svolgere nel 2020 le relative attività di accertamento o di controllo sostanziale,
  • senza però procedere alla notifica degli atti (Circolare 25/e 2020).

 

Anche in questo caso,  a meno che abbiano carattere di indifferibilità ed urgenza.  Escludendo le fattispecie per le quali è necessario o opportuna l’attivazione del contraddittorio.