In che cosa si differenziano le regole per il conto corrente di professionisti e di pensionati e lavoratori dipendenti (o anche di disoccupati e inoccupati)? Sul fronte del pignoramento ci sono alcuni elementi importanti da considerare tanto che qualcuno ha parlato anche di discriminazione tra le due categorie di correntisti (in riferimento all’ultima modifica dell’articolo 545 del codice di procedura civile).

Pignoramento del conto corrente: i limiti non sono gli stessi per tutti

Il conto corrente di lavoratori,pensionati o disoccupati non può essere aggredito in caso di debiti, almeno entro una certa soglia.

In altre parole se sul conto corrente è stato chiesto l’accredito dello stipendio o della pensione, la legge prevede dei limiti al pignoramento delle somme.

Vediamo che percentuale si può pignorare e di quali somme.

Se parliamo degli importi che erano già presenti sul conto prima della notifica del pignoramento, allora si potrà procedere per una parte (quella che eccede la soglia impignorabile). Per calcolare l’importo bisogna moltiplicare per tre l’assegno sociale (aggiornato in base all’anno in corso). Per quest’anno l’importo dell’assegno sociale è stato fissato a 459,83 euro al mese. Dunque, moltiplicando per tre, arriviamo a 1,379,49. La legge quindi fissa questo come limite impignorabile. Solo le somme che eccedono questa soglia possono essere oggetto di pignoramento.

Se, invece, lo stipendio o la pensione si riferiscono a buste paga e mensilità accreditate sul conto dopo la notifica dell’atto di pignoramento, si applica il limite di un quinto. Vuol dire che, se il conto è stato pignorato, stipendi e pensioni accreditate possono essere trattenute solo entro il limite del 20%. Il restante 80% deve essere lasciato disponibile per il sostentamento.

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