Mia figlia (28 anni non sposata) vive a Milano e nel 2019 ha percepito il reddito di cittadinanza per un importo pari a circa 3.500 euro (non ha altri redditi al di fuori di questo). Io e mia moglie viviamo, invece a Napoli. Sono alle prese con la presentazione del mio Modello 730/2020 e vi chiedo se posso considerare mia figlia fiscalmente a carico oppure il reddito di cittadinanza da lei percepito lo scorso anno rileva ai fini della soglia prevista di 2.840,51 euro?

Gentilissimo lettore

con riferimento al Modello 730/2020 o Modello Redditi PF/2020, la vigente normativa, stabilisce che un familiare per potersi considerare fiscalmente a proprio carico è necessario che questi, nel 2019, abbia posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili (il limite sale a 4.000 euro se trattasi di figli di età non superiore a 24 anni).

In merito all’ambito soggettivo, sempreché sia rispettata la predetta soglia reddituale, possono considerarsi a carico, anche se non conviventi con il dichiarante, i figli (compresi quelli adottivi, affidati o affiliati ed indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito). Stessa cosa dicasi per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato.

Possono considerarsi a carico, purché convivano con il dichiarante e sempreché si rientri nella citata soglia di reddito, anche i seguenti “altri familiari”: coniuge legalmente ed effettivamente separato; discendenti dei figli; genitori (compresi quelli adottivi); generi e le nuore; suocero e suocera; fratelli e le sorelle.

Aspetti fiscali del Rdc

Come già avuto modo di illustrare in altro precedente intervento sull’argomento, i redditi del familiare che devono essere considerati per la verifica del superamento o meno del limite di 2.840,51 euro (o 4.000 euro per i figli di età fino a 24 anni), sono quelli elencati dalle istruzioni ministeriali allo stesso Modello 730/2020, ossia:

  • il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni;
  • le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari, missioni, Santa Sede, Enti gestiti direttamente da essa ed Enti Centrali della Chiesa Cattolica;
  • la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
  • il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e del regime forfetario o professioni.

Dunque, nell’elenco non risulta essere menzionato il reddito di cittadinanza.

D’altronde, il legislatore stabilisce espressamente l’irrilevanza fiscale di tale beneficio economico prevedendo che questi è “esente dal pagamento dell’IRPEF ai sensi dell’articolo 34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601” (art. 3 comma 4 decreto-legge n. 4 del 2019).

Pertanto, nel caso del nostro lettore, sembrano esserci tutti i presupposti affinché questi possa considerare la propria figlia fiscalmente a carico.

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