Per considerare un familiare fiscalmente a carico è necessario che questi possieda, nell’anno d’imposta di riferimento (quindi, ad esempio nel 2020 con riferimento al Modello 730/2021), un reddito complessivo, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

A partire dall’anno 2019, per i figli di età non superiore a 24 anni il predetto limite di reddito complessivo è elevato a 4.000 euro (il requisito dell’età è rispettato purché sussista anche per una sola parte dell’anno, in considerazione del principio di unitarietà del periodo d’imposta – Circolare n. 19/E del 2020).

Concorrono a formare il suddetto limite di reddito (di 2.840,51 euro o 4.000 euro), anche i seguenti redditi:

  • il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni
  • le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, Rappresentanze diplomatiche e consolari, Missioni, Santa Sede, Enti gestiti direttamente da essa ed Enti Centrali della Chiesa Cattolica
  • la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato
  • il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime fiscale di vantaggio e regime forfetario.

Chi sono i familiari fiscalmente a carico?

Nel rispetto dei limiti reddituali di cui sopra (vedi anche Familiari a carico 2021: quali sono i limiti?), si possono considerare fiscalmente a proprio carico, anche se non conviventi o anche se residenti all’estero:

  • il coniuge non legalmente ed effettivamente separato
  • i figli (compresi i figli, adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito.

Sempre nel rispetto dei citati limiti reddituali, possono considerarsi a proprio carico anche i seguenti altri familiari, a condizione che convivano con il contribuente o che ricevano da questi assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria:

  • il coniuge legalmente ed effettivamente separato
  • i discendenti dei figli
  • i genitori (compresi quelli adottivi)
  • i generi e le tue nuore
  • il suocero e la suocera
  • i fratelli e le sorelle (anche unilaterali)
  • i nonni e le nonne.

Detrazione familiari a carico: le regole per gli extracomunitari

Possono beneficiare della detrazione per familiari a carico anche i cittadini extracomunitari che sono fiscalmente residenti in Italia e che presentano qui la propria dichiarazione dei redditi (ciò anche se i figli ed il coniuge hanno mantenuto residenza all’estero).

In tal caso, le istruzioni ministeriali del modello 730, chiariscono che ai fini del beneficio fiscale, occorre essere in possesso di una documentazione attestante lo status di familiare che può essere alternativamente formata da:

  • attestazione originale rilasciata dall’autorità consolare del Paese d’origine, tradotta in lingua italiana e asseverata da parte del prefetto competente per territorio
  • documentazione con apposizione dell’apostille, per le persone provenienti dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961
  • documentazione validamente formata nel Paese d’origine, in base alla normativa di quella nazione, tradotta in italiano e certificata come conforme all’originale dal Consolato italiano nel paese di origine.

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